Saggi Storici sui Tarocchi di Andrea Vitali

Saggi dei Soci e Saggi Ospiti

Il Gioco delle Carte e l'Azzardo

Genera ludorum fortunae a dyabolo inventa sunt

 

Andrea Vitali, febbraio 2009

 

 

"Come i Giuocatori lasciano il Giuoco â mezza notte, non perchè non habbino voglia di giuocare sino al giorno chiaro; ma perchè è consumato la candela ò l'olio della lucerna. Cosi i Peccatori ostinati non lasciano mai di peccare, se non quando finisce la candela della propria vita".

 

  R.P.F. Vincentio Ferrini,  Secondo Alfabeto essemplare, In Venetia, Presso Erasmo Viotti,  1590

(Esemplare 1092: Peccatori, à' Giuocatori)

 

 

 Per comprendere appieno le motivazioni della condanna della Chiesa contro i giochi d’azzardo nulla risulta di più esaustivo del trattato risalente ai primi secoli dell’era volgare attribuito per lungo tempo a San Cipriano contro i giocatori di fortuna intitolato De Aleatoribus: “È cosa molto strana e inconveniente che quelle mani, le quali sono state lavate nelle acque del Battesimo, che sono state santificate con la presenza del corpo di Gesù Cristo, e purificate dalle lacrime della penitenza; che quelle mani, le quali noi alziamo al cielo nelle nostre preghiere, e che ci servono a formare il segno della croce sulla fronte, quelle mani, dico, ritornino sotto la potestà del demonio, e si profanino giocando a giochi di fortuna. Questi giochi, sono invenzione del demonio, sono la sorgente feconda di spergiuri, delle false testimonianze, delle calunnie, delle contese, delle inimicizie, della rovina delle famiglie, delle infamie, delle impunità, de’ sacrilegi, e dell’idolatria…Ritirate prontamente le vostre mani da questi giochi pericolosi, distaccatene il vostro cuore, toglieteli da’ vostri occhi come una folta caligine" 1.

 

Il Dizionario Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani pubblicato a Firenze nel 1907 riporta così l’etimo di Alea:

àlea lat. ÂLEA, che il Pott ritiene detto per ÂSLEA, dalla rad. AS gettare, onde ancheùil sscr. [sanscrito] PRÂSAKAS (per PRA – ÂSAKAS) dado.

-  Propr. Giuoco di sorte: ma nel fòro si usa nel senso metaforico di Rischio.

Deriv. Aleatòrio = che espone a rischio.

 

Nel Cinque e Seicento, ma anche precedentemente, si pensava che il termine si fosse derivato dal nome della città greca Alea, oppure da un soldato romano che portava lo stesso nome. A Palamede fu attribuita, cosa che riscosse grande fortuna anche se frutto di fantasia, l’invenzione del gioco, il Ludus Alearum. La Chiesa, ovviamente, ritenne che l’inventore fosse il Diavolo così come tanti altri giochi in epoca romana, trovando conferma in Platone e successivamente in Petrarca. Al gesuita Domenico Ottonelli si deve il brano seguente tratto da una sua opera di carattere morale indirizzata ai giocatori:

 

OTTAVA CONCLUSIONE. Il Giuoco immoderato delle carte, e de’ Dadi è cosa diabolica

 

Prendesi questa parola, Alea, ò da una Città di Arcadia così nominata, nella quale hebbe origine Ludus Alea, ò da un Soldato greco, chiamato Alea, che nell'assedio di Troia guerreggiando, per fuggir l'otio si fece inventor di questo Giuoco tra' Soldati, ò dal significato della parola greca, Alea, che vuol dire calore, fervore; perche i professori di questo Giuoco lo sogliono esercitare ardentemente. Altri stimano, che fusse trovato da Palamede, altri da Aihalo Asiatico, altri dal Popolo di Lidia: come eruditamente spiega tutto questo Sr. Angelo Rocca Vescovo Tagastense nel suo Comentario c. 2. dedicato à tutto il Mondo Christiano contro il Giuoco delle Carte, e de' Dadi significato con le due parole: Ludus Alearum. E chi crederebbe, che la sapienza de' Gentili fusse stata tanto contraria à questo immoderato, e pernicioso Giuoco, che di loro tal’uno havesse detto, il Diavolo esserne stato l'inventore? Plato, scrisse un Dotto, annotavit, Aleam, et reliquas perniciosas Artes à Dæmone, quem appellat Theut, inventas esse, et ad Thamum Ægypti Regem delatas. Mà questa verità à noi è giunta non solo coll'autorità d'un'erudito scrittor Christiano, che dice. Iste est Ludus diabolicus; et certè, ut credo, per Diabolum adinventus: come i Diavoli inventarono altri Giuochi vero appresso i Gentili Romani: mà portata ancora dal Savio Petrarca. Tartareus quispiam Ludi huius inventor fuit; E confermata da' Santi Padri 2.

 

Se con il termine Alea si identificava nell’Antichità il gioco dei dadi dove vinceva la fortuna, dal medioevo il termine venne esteso anche a quei giochi di carte dove non l’industria, cioè l’intelligenza del giocatore e la sua bravura, permettevano la vittoria, ma, come in antico, quella fortuna che assegnava ai giocatori carte vincenti. Il seguente brano tratto da un’opera del gesuita Cesare Calino è quanto mai esplicita al riguardo:   

 

“Per nome di Alea si intende, e solo, qualsivoglia giuoco, il quale totalmente o quasi totalmente dipenda dalla fortuna. Per modo d'esempio: co’ Dadi giuocasi, come voi dite, al trentuno: ognuno vede, quì non aver luogo la industria; tutto dipendere dalla sorte: questo è Alea. Co’ Dadi giuocasi allo sbaraglino: ognuno vede qui valer molto l' industria, colla quale il giuocatore sappia bene, o mal prevalersi de' punti, che a lui presentansi dalla fortuna: questo non è Alea. Giuocasi colle carte al taglio, o alla bassetta: quì, se giuochisi con lealtà, non à luogo ne arte, ne ingegno; questo è Alea: Si giuoca all'ombre: qui molto giova il sapersi ben prevalere delle sue carte: questo non è l'Alea, della quale parliamo. Se poi volete una regola generale, per conoscere, quai giuochi dipendano quasi affatto dalla sorte, e siano l’Alea, quali più dipendano dall'arte, e non siano l’Alea detestata, oltre all'essere cosa, che facilmente si scuopre a chi à la notizia del giuoco, pigliatela dal suo effetto. Que’ giuochi, ne' quali piu ordinariamente vince chi sà giuocar meglio, benchè dipendano ancora dalla fortuna, però più dipendono dalla industria: quelli ne' quali non ostante l'arte ordinariamente suol perdere non chi giuoca men bene, ma chi è peggior punto, questi piu dipendono dalla sorte: questi sono Alea, non quelli. I primi ben servono a trattenimento; i secondi facilmente passano in vizio. Con questa dottrina già cominciate a ben distinguere ancor nelle carte, e ne' dadi tra giuoco, e giuoco; e sapete da voi mesimo riconoscere quelli, contro a' quali si combatte, e quelli, che si lascian vivere in pace Numquam cum ludentibus miscui me. Tobiæ, cap. 3” 3.

 

Pena la scomunica per i laici e la destituzione per gli ecclesiastici, i giochi di fortuna rappresentavano un problema non indifferente, così come gli usurai la cui lucrosa attività del prestare denaro per il gioco era oltremodo condannata dalla Chiesa 4. San Francesco di Sales scrive nel suo De Devota Vita: “I giochi di dadi, di carte, e simili, ne’ quali il guadagno dipende principalmente dalla fortuna, non sono solamente ricreazioni pericolose, come i balli, ma sono naturalmente malvagie e biasimevoli. Che perciò essi sono proibiti dalle leggi Civili ed Ecclesiastiche. Ma che gran male è, mi direte voi? Grande certamente, perché il guadagno non si fa secondo la ragione, ma secondo la sorte, la quale spesso cade sopra di quello, che per abilità, e l’industria non meriterebbe nulla. La ragione dunque in questo è offesa…Di più quei giochi portano il nome di ricreazione, e sono fatti per questo, e pure non lo sono in nessuna maniera, ma sono violente occupazioni. Non sarebbe egli una noiosa occupazione il tenere l’animo intento, e agitato da perpetue inquietudini, timori, ed ansietà? E qual attenzione si trova più malinconica, più turbata, e più mesta di quella de’ giocatori. Quindi è che non bisogna parlare nel gioco, non bisogna ridere, non bisogna tossire, altrimenti eccoli in collera. Insomma non è allegrezza nel gioco se non guadagnando” 5.


Uno dei più ferventi predicatori contro l’azzardo fu San Bernardino da Siena, al quale si deve una violenta requisitoria a Bologna nella Quaresima del 1423 che ebbe come conseguenza il falò di numerosi oggetti ludici consegnati da un popolo istigato dalle convincenti parole del Santo, fra cui carte composte da “reges atque reginae, milites superiores et inferiores”, cioè dalle figure di corte dei quattro semi: "Et ut tantum bonum melius sortiatur effectum, ex gratia ab omnibus vobis pro munere peto, mihi per nuntios fidos transmitti omnia talia instrumenta consueta, ad talem fortuitum ludum: sicut sunt tabularia, taxilli et carticellae et consimilia ita ut adunata simul cum licentia Domini Episcopi mihi concessa publice comburantur. Quod qui fecerit, participem esse volo omnium missarum, quas in toto praesenti anno dicturus sum" 6. Sintetizzando, il Santo chiese che il popolo raccogliesse giochi da tavolo, backgammon, carte e giochi simili da bruciare pubblicamente su licenza del Vescovo di Bologna (figura 1 - Govanni Wenzel, Predica di San Bernardino da Siena, da "Il Perfetto Leggendario ovvero Vite dei Santi, incisione, Roma, 1841). 

 
In occasione della sua permanenza a Bologna, furono attribuiti al Santo interventi che ritroviamo in successive e agiografiche cronache, come il seguente: «L'inveire che aveva fatto Bernardino in Bologna contro il giuoco, se aveva consolate le anime oneste, aveva tuttavia addolorato non poco un povero pittore, di nome Valesio, che col dipingere carte provvedeva alla sostentazione sua e della sua famigliuola. Questi si presenta perciò al Santo e gli fa presente il danno che era per ricevere se i bolognesi avessero davvero smesso di giuocare, e come egli e la sua famiglia avrebbero dovuto perire di fame. Bernardino, sentite le ragioni di costui, e conosciutolo di animo semplice, prese a confortarlo, e dissegli: “Tu non dipingerai più carte da giuoco, perché non devi cooperare al male altrui, sibene questa sigla del Nome santo di Gesù, e vedrai che con tale lavoro non ti verrà meno il pane. Soddisfatto Valesio delle cose dettegli dal Santo e delle promesse dategli, prese a dipingere il monogramma di Gesù, giusta il disegno presentatogli, e ne trovò tanti compratori, che più non ebbe a pentirsi di avere dovuto smettere di dipingere carte. Fece anzi dei buoni quattrini, perché tutti volevano cartoncini con sopra dipinto il Nome di Gesù» 7. Questa la versione originale latina riportata dagli Acta Sanctorum nella Vita II Antiquior  di S. Bernardino composta da Maffeo Vegio, dove il personaggio a cui Bernardino si rivolge non è più un cartaio, ma un carpentiere: “Cum in quadam civitate magna tam ferventer praedicasset, ut asseres ludentium et tesseras frangerentur, et corburerentur; indignatus ille, qui eos et eas, scilicet asseres et tesseras, facere solebat, ad Sanctum venit, conquerens quod jam pauper efficeretur. Sciscitanti vero S. Bernardino si aliud officium nesciret, respondit, Non. Ad quem Sanctus ait: Dabo tibi sanum consilium: et accipiens circinum, fecit circulum rotundum, in quo solem pinxit, et in medio solis nome Jesus descripsit: quod sicut decuit in summo honore habuit…Quia hoc nomen Jesus in tali figura solari supra se apparuit, et ideo prae magna devotione hanc figuram composuit, et querelanti dixit carpentori, ut tales figuras de cetero faceret. Qui magister sive carpentarius aut artifex hoc faciens, dives effectus est, et majorem quaestum quam prius acquisivit” 8 (figura 2 - Scultore toscano anonimo, Tondo con il monogramma di San Bernardino, cartapesta dorata, ultimo quarto del sec. XV. Firenze, Museo Stibbert. L'oggetto raffigura il monogramma del Nome di Gesù l'YHS, entro una cornice di fiori e frutta).


Thomaso Garzoni di Bagnacavallo nella sua opera Il Theatro de’ Cervelli  al discorso LXI del capitolo De Cervellazzi dissoluti in giochi, crapule e disonestà del mondo scrive: “Non parliamo hora de’ giuochi piacevoli, et civili: perche questi sono un’honesto trattenimento, et solazzo à gli animi nostri…Ma parliamo de’ giochi prohibiti, de’ dadi, de’ carte, e di tutte le sorti, et similmente di tutti i tripudii pieni di mollitie, et di lascivia, ne’ quali intervengono mille peccati il giorno, e l’hora. Ivi interviene la cupidità, radice di tutti i mali, anzi la rapina che vuol spogliare il prossimo; l’immisericordia verso quello, che li cava fino la camicia, se può; l’inganno, che spesse fiate occorre meschiato col furto; la bestemmia contra Dio, il disprezzo della Chiesa, la corruttela del prossimo, il peccato dell’ira, l’ingiuria contra il fratello, et la villania; l’innoservanza della festa, et l’homicidio alcune volte. Ivi accadono i giuramenti, gli spergiuri, il testimonio iniquo spesse fiate, il desiderio ingiusto della robba d’altri” 9. (figura 3 - Frederick De Widt, Rissa fra giocatori di carte, acquaforte, Friandre, sec. XVII; figura 4 - Anonimo, Rissa fra giocatori di carte, arazzo, Francia, epoca Luigi XIV; figura 5 - Giuseppe Maria Mitelli, Chi gioca per soldi, perde per necessità, acquaforte, Bologna, sec. XVII; figura 6 - Pieter Tanjé, Il Baro, acquaforte da Caravaggio, Fiandre, sec. XVIII). 


Scrive sempre il Garzoni a al riguardo: “Un’giocatore diventa servitore del gioco, anzi schiavo, che non puo in alcun modo alcuno spiccarsi da quello; perde il suo vanissimamente, conosce la malitia del gioco, et non la fugge riceve danno da esso, et volge l’ira contra Iddio, prepone il diletto di tre dadi alla divina lode; per non esser otioso, sta maggiormente otioso. La onde disse S. Bernardo. Pro vitando otio, otia sectari, ridiculum est. Consuma il tempo più precioso dell’oro; sta sul gioco, mentre camina tuttavia alla morte. onde disse Giob. Ducunt in bonis dies suos, & in puncto ad inferna descendunt. Non è putto, et si dimostra putto al possibile, attendendo alle cose vane propriamente, et puerili. O stoltitia, o sciocchezza grande de’ giocatori” 10.

 

Evidentemente l’opera di dissuasione della Chiesa andava procurando i suoi frutti, tanto che l’Araldo della Signoria di Firenze, certo Batista o Giovan Batista dell’Ottonajo, compositore di canti carnascialeschi, scrisse un Canto de Giuocatori 11 che si presenta come un vero e proprio monito contro il gioco d’azzardo, denunciando tutte le manchevolezze nelle quali un giocatore poteva incorrere seguendo questo vizio: contro sé stessi, contro gli amici, la famiglia e infine contro Dio. Fatto sta che il gioco dei tarocchi era troppo piacevole per essere messo da parte e l’allusione dell’Ottonajo che lo indicava praticato anche da religiosi (Di questa pece è ciaschedun macchiato / D’ogni qualità, stato, e condizione; / Giuocano i marruffin co i lor cassieri, / E ogni degno Prelato / Del giuoco oggidì fa professione; / Vescovi, e Cavalieri / Seguon tal gonfalone; / E giuoca il Secolare, il Prete, e ’l Frate; / E ’nfino co’ suoi Monaci l’Abate), trova conferma nella Risposta di Vincenzo Imperiali alla celebre Invettiva contro il Giuoco del Tarocco del ferrarese Flavio Alberto Lollio, dove in rima egli si rivolge all’amico, indignato per aver perso “tre paia di scudi”, esortandolo invece a cantarne le lodi e ad apprezzare la dignità dei suoi compagni di gioco, il "Podestà e Giulio Cardinale" 12.


Nel Del Gioco, uno dei tanti temi presi in considerazione nei suoi Trattatelli di Vario Argomento (c. 1570) da Sperone Speroni (Padova, 1500 - 1588), scrittore e filosofo del Cinquecento italiano, viene ribadita la ferma condanna verso le carte e i tarocchi:  "Il gioco delle carte, qualunque si fosse colui che prima l' esercitasse, fu invenzione diabolica, non solo per quanto ne dicono con gran ragione i Cristiani, ma per quanto ne scrivono li versi, e principalmente Virgilio, dicendo Tribus furiis est addita quarta. Chiamansi in latino aleae, ab alienando, perchè alienino la roba, il tempo, ed il cervello, o ab alendo, che significa nutrire, perchè continuamente in noi nutrischino un continuo disiderio di giocare, ed una diabolica tentazione negli animi umani. Queste appresso tutte le nazioni si dividono in quattro schiere, o siano appresso alli Italiani, spade, bastoni, coppe, e dinari; ovvero appresso Francesi, cori, picche, quadri, fiori. A queste alcune volte s’aggiungono alcune altre chiamate tarocchi: onde la prima definizione delle carte sia o con tarocchi, o senza tarocchi. Quelle che sono senza tarocchi, si giocano ora con tutte, ora con parte: quelle che si cavano, o sono a trappola i tre, i quattro, i cinque, e i sei. Ovvero a primiera i due, i tre, i quattro. E così in qualche altro gioco secondo la diversità de’ luoghi se ne cavano qualcun'altra; in molti poi non se ne cava alcuna; in alcuni si fanno entrar tutte in gioco, in alcuni due, tre, e più per uno; in alcuni si gioca tra due soli, in altri tra molti; in alcuni si può crescere; in altri si continua la prima posta; in alcuni giochi si gioca a chi fa più, in altri a chi fa meno; in alcuni le figure prevagliono, in altri sono posposte. Si gioca ovvero di poco, ovvero di molto, e benché alcuni giochi di questi siano manco dannabili, son però tutti cattivi; ne quali a lungo andare si perde la roba, e quel che più importa, il tempo, del quale non v’è cosa più preziosa; né si devria consumarlo in queste ciance, ma nelli negozii concernenti l'essere ed il bene essere umano" 13.

 

Per il suo carattere ingegnoso il gioco dei Trionfi venne esplicitamente omesso nelle ordinanze contro i giochi d’azzardo emanate nel corso del Quattrocento 14. Fintanto che i tarocchi vennero utilizzati anche alle corti e quindi da uomini di cultura, i loro significati filosofici venivano appresi e tramandati, ma quando il gioco divenne prerogativa del solo popolo questi li considerò esclusivamente dal punto di vista ludico, dimentico del loro insegnamento etico. Correva all’incirca l’anno 1500.


Infatti, se in origine l’intento fu quello di avvicinare l’uomo alla conoscenza del Divino tramite il concetto ‘Ludendo intelligo’ (Giocando imparo), non passò molto tempo dalla loro creazione che i tarocchi furono bollati come Opus Diaboli dalla stessa Chiesa che le relegò a gioco d’azzardo.

 

Un anonimo monaco all’inizio del secolo XVI nel suo scritto Sermo perutilis de ludo (Sermone utilissimo sul gioco) si accanì contro i trionfi che considerava, assieme alle carte e ai dadi, un gioco d'azzardo inventato dal demonio, secondo i detti di San Tommaso, di San Bernardino e di molti altri (Genera ludorum fortunae. Que omnia secundum Thom. & c. et multos  alios a dyabolo inventa sunt). Egli giustificò la sua affermazione asserendo che l’inventore di questo gioco, cioè il Diavolo, per trascinare gli uomini al vizio, aveva deliberatamente usato figure solenni quali il Papa, l’Imperatore, le virtù cristiane e persino Dio 15:


«Al tempo della Chiesa primitiva in tutte le città vennero costruiti i Vescovadi, le Chiese parrocchiali, le Cappelle e vennero ordinati il vescovo, i parroci, i cappellani e i sacrestani che custodivano le reliquie dei santi, gli altari, i calici e le ostie. E tutti i fedeli si recavano in massa nelle chiese, soprattutto nel giorno di Natale. Così grande era la lode a Dio con canti, organi ecc. che tutto il mondo e tutto il cielo erano pieni di queste lodi. E quindi i diavoli fuggirono all’inferno. Il grande Lucifero chiese loro per qual motivo fossero fuggiti. Allora si alzò a parlare un diavolo di nome Azaro e spiegò ordinatamente il motivo di detta fuga. “Ma se mi darai retta, io tutto quello che loro hanno fatto lo trasformerò in offesa a Dio e in amore per te”. “E che farai?” disse quello. “Fonderò” disse “nelle città, nei castelli e nei villaggi un vescovado, cioè una bisca e come vescovo un biscazziere. E nella notte di Natale verranno più alla nostra chiesa che a quella di Dio. Le nostre chiese parrocchiali saranno le osterie. I sacerdoti saranno gli osti e le nostre cappelle saranno le botteghe e i cappellani saranno i bottegai. E le nostre sacrestie saranno le botteghe dei macellai dove staranno le nostre reliquie, ovvero i dadi, le ossa delle nostre sante bestie. E le carte saranno le icone. L’altare sarà il banco. La mensa consacrata sarà il tavoliere. Il calice sarà il bicchiere da vino. L’ostia sarà il ducato d’oro. Il nostro messale sarà il dado: le pagine di questo messale saranno le carte e i trionfi».

 

Nonostante queste affermazioni, il pensiero di alcuni autori sosteneva che i giochi che dipendevano in parte dalla fortuna e in parte dall’industria, come per esempio “il gioco delle minchiate, de’ tre setti, del picchetto ed altri consimili” 16 non potevano essere condannati, almeno nei secolari. La Chiesa accettò tali osservazioni a patto che fossero osservate almeno tre condizioni:


- La prima che non fosse impiegato molto tempo poiché come si espresse San Tommaso: “Il gioco è istituito per ricreare lo spirito e il corpo dalle fatiche e dalle serie applicazioni; e ognuno dee sollevarsi tanto, quanto è necessario per conservare il suo individuo, onde siccome si può peccare per eccesso nel mangiare, nel bere, e nel dormire, così si può peccare nell’eccesso del tempo che s’ impiega ne’ giochi benché leciti” 17.


- La seconda condizione che non si impiegasse molto denaro dato che “se nel gioco vi può essere qualche perdita considerevole, rispettivamente alle facoltà di quei che giocano, non è più un divertimento; ma è più una specie di traffico e di commercio vergognoso che non è senza peccato” 18.


- La terza condizione riguardava la compagnia delle persone con le quali si giocava. La promiscuità dei sessi era vietata poiché “le dimestichezze che d’ordinario si usano fra le persone di diverso sesso nel gioco espongono al pericolo di cadere le persone anche più sagge…Bisogna essere ben cieco ed ignorante e non conoscere quale sia la debolezza dell’umana natura, per difendere quella pessima usanza come lecita, ed innocente” 19.


Il gioco delle carte era invece categoricamente vietato agli ecclesiastici, così come espresso nel 1526 dal Concilio di Trento, dal Concilio Provinciale di Benevento del 1567 (Nec talis, tesseris, pagellis pictis, & omnino alea, nec ullo praeterea vetito, aut indecoro,  ludi genere ludunt, neve eius spectatores sint), dal Sinodo di Nola  del 1588 (A taxillorum, tesserarum, pictarumque pagellarum luso publice, & privatim ita abstineant, ut illorum non modo factores, sed nec spectatores sint) 20, dal Sinodo di Sabina indetto dal Cardinale Tolomeo di Como che impose ai trasgressori una pena di 10 scudi d'oro (Lusus cartarum aut taxillorum non exerceant, nec ludentibus locum praebeant, & hoc sub paena decem aureorum pro qualibet vice) e da tutti quelli che ne seguirono. Gli ordini emessi in occasione del Concilio Provinciale di Salisburgo (1568), approvato espressamente da Gregorio XIII, così recitavano: “Ne clerici in majoribus ordinibus costituti ad aleas, taxillos, & chartas, nequiam etiam in privato lucri gratia in pecunias ludunt: cui nostro statuto quispiam contrrafecerit juxta canones puniatur” (Che i Chierici i quali avranno gli ordini maggiori non possano giocare a’ giochi di fortuna, né ai dadi, né alle carte, e né pur in privato per motivo d’interesse, al qual ordine chi contravverrà , sarà punito secondo i Canoni) 21.Ciò riguardava non solamente i giochi di fortuna, ma qualunque gioco che si svolgesse con le carte: “Or che cosa direbbe s. Pier Damiano, se vedesse molti de’ nostri ecclesiastici divertirsi quasi ogni sera alle carte in compagnia de’ secolari, e talvolta anche di donne? E’ forse un piccolo disordine vedere nelle mani de’ sacerdoti le carte da gioco, invece delle sacre carte della Divina Scrittura, e quelle mani che la mattina afferiscono sull’altare il Corpo di Gesù Cristo, la sera essere profanate co’ giochi secolareschi?” 22.

 

Sta di fatto che molti religiosi non giudicavano né illecito né inconveniente giocare a carte, da cui i vari richiami continuamente promossi da Concili, Sinodi e dalle Costituzioni dei vari Ordini. Pietro Martire, che compilò le costituzioni dell'Ordine dei Domenicani, aggiunse alla proibizione del gioco dei dadi (pena il carcere) anche quello delle carte (Qui ad chartas, et taxillos ludunt) 23 mentre le costituzioni dell' Ordine Eremitano di Sant'Agostino, stampate a Reims nel 1585, proibirono ogni forma di gioco di carte e di dadi sia fra religiosi sia fra questi e i secolari anche se svolto senza interesse di denaro, condannando i trasgressori alla pena per i gravi delitti che consisteva nel mangiare in terra nel refettorio per un tempo determinato, ricevere una pena disciplinare in pubblico per tre giorni la settimana, non poter parlare con nessuno oltre  a essere considerati gli ultimi della comunità 24 (figura 7 - Anonimo, Frati gaudenti, litografia e gessetto colorato, sec. XIX).

 

I giochi che dipendono dalla fortuna furono da sempre proibiti dalla Chiesa, ad iniziare dai Canoni Apostolici il cui numero 41 così dispone: "Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus aleae, aut ebrietati deserviens abstineat, aut certe damnetur. Subdiaconus, aut Lector, aut Cantor similia faciens, aut definat, aut communione privetur. Similiter etiam Laici", cioè a dire che i vescovi, i preti e i diaconi che si dedicavano ai giochi di fortuna o che si abbandonano all'ubriachezza dovevano emendarsi oppure essere condannati, mentre si privavano della comunione i suddiaconi, i lettori e i cantori. Lo stesso per i secolari. E i predicatori si dettero un gran da fare per far osservare queste proibizioni. Fra i tanti, ricordiamo il francescano Giacomo da Monte Brandone che tenne una serie di prediche nelle città marchigiane, come a Osimo. Ne siamo informati da Luigi Martorelli che nelle sue Memorie historiche dell’antichissima, e nobile città d’Osimo, all’anno 1428, così scrive riportando un'antica cronaca: “Il Conseglio d'Osimo non meno inclinato alle devozioni, che desideroso del profitto del suo popolo ebbe notizia, che il B. Giacomo da Monte Brandone Francescano dell' Ordine Minore detto della Marca predicava in Cingoli, fecegli sapere il desiderio, che teneva d'udirlo predicare per bene della. sua Città: onde egli volontieri condescese all'istanze del medesimo, venne in Osimo, e vi predicò molti giorni con gran frutto dell'anime, essendoli riuscito di prohibire il giuoco dell'Azzaro, in cui barbaramente si proferivano bestemmie contro Dio, e Santi suoi: così trovasi in un sunto dello Statuto Vecchio car. 159. à tergo, che è appresso di me in autentica forma” 25


Di seguito elenchiamo alcuni Concili e Sinodi in occasione dei quali, oltre a quelli sopra citati, si espresse la condanna dei giochi considerati d'azzardo da parte della Chiesa: Concilio Eriberitano dell'anno 303; Sinodo Romano, sotto Eugenio II, celebrato nel 853; Concilio  Quinisextium che si svolse a Costantinopoli nel 692; Concilio Generale Lateranense sotto Papa Innocenzo III nell'anno 1215;  Primo Concilio Provinciale di Milano celebrato da San Carlo nel 1575; Sinodo di Osimo promosso nel 1593 dal Cardinale Anton Maria Galli;  Concilio Provinciale di Aquilea del 1596. Nei periodi successivi dobbiamo ricordare il bando di Clemente XI (1718) con cui si vietava ogni gioco di fortuna, come la Bassetta, il Faraone, la Primiera e ciascun altro gioco di resto fatto con le carte, il Biribisso, la Torretta, i dadi e ogni gioco consimile sotto pena della galera e di una multa di 100 scudi, proibendo inoltre anche i giochi permessi ai minori di venti anni. La stessa proibizione fu rinnovata tramite Editto da Innocenzo XIII nel 1723, da Benedetto XIII l'anno seguente, da Clemente XII nel 1732, da Benedetto XIV nel 1754 e dal suo successore Clemente VIII 26

 

A parte la penitenza da far seguire alla confessione, diveniva indispensabile per ogni buon secolare che i denari vinti al gioco delle carte fossero devoluti ai poveri o alla Chiesa stessa, mondando in tal modo l’anima dall’errore commesso dal corpo.  Si legga a questo proposito nei Documenta che seguono un interessante testo sulla procedura della confessione da svolgersi nei confronti dei giocatori di carte, in cui vengono evidenziati anche i tipi particolari di truffa operati dagli stessi intorno al tavolo da gioco.

 

Oltre alla Chiesa, anche il braccio secolare emise ordinanze per limitare il gioco d’azzardo e questo già in epoca romana: il giureconsulto Ulpiano attesta che il Pretore non ammetteva che coloro che avessero vinto ai giochi di fortuna né tanto più quelli che rubavano al gioco, o tenuto mano ad altri che rubavano, potessero chiedere giustizia per le vincite non pagate: “Si quis eum, apud quem alea lusum esse diceretur, verberaverit, damnunve  ei dederit, sine quid eo tempore dolo eius substractum est, judicium non dabo27.  


L’Imperatore Giustiniano impose addirittura che i discendenti di coloro che avessero perso al gioco di fortuna e che avessero pagato, avrebbero potuto farsi restituire la somma dagli eredi del vincitore anche dopo trent’anni: “Victum in alea lusu non posse conveniri, et si solverit habere repetitionem, tam ipsam, quam erede eius ad versus victorem, et haeredes eius, ipse perpettuo, et etiam post triginta annos”. In una legge seguente lo stesso Imperatore proibì qualsiasi gioco di fortuna ordinando ai Governatori e a Presidenti delle Provincie di impedire le bestemmie e ogni delitto che accompagnavano regolarmente tali giochi: “Non licite ludere ulla quavis alae specie” 28. Inoltre, Giustiniano e il suo successore Leone presero provvedimenti anche contro i religiosi che fossero stati colti al gioco d’azzardo.

 

Nel medioevo questa materia era trattata principalmente negli Statuti che regolavano la vita delle città (Si veda nei Documenta uno Statuto di Pistoia). Nel trattato manoscritto in versi Leonini della prima metà del sec. XIII De regimine et sapientia potestatis di Orfino da Lodi, quest’ultimo si proponeva di porgere in pochi tratti l'immagine di un avveduto e onesto podestà nell'esercizio della sua magistratura 29 sia negli atti che nella vita privata, descrivendo anche la sua casa e i suoi costumi domestici, l'apparato della sua mensa, del suo corteggio e delle sue vesti. Nel capitolo “De Ludi” (riportato nei Documenta) egli tratta dei vari giochi mettendone in evidenza pregi e difetti. Nel testo si trovano fra l’altro alcuni versi riguardanti la Fortuna assai simili a quelli del celebre Carmina Burana O Fortuna (O Fortuna velut luna, semper crescit et decrescit), un monito al primo governante di non approfittarsi della carica politica per soddisfare i propri desideri di gloria, ma di agire per il solo bene dei cittadini:


De Fortuna
 
Hic dea fortune variatur ymagine lune,
Hec rota solatur multos, ferit illa, vagatur,
Axe premit, scandit, gloria magna cadit.



                                                                                                  DOCUMENTA


Sulla condanna del gioco d'azzardo si riporta, in ordine sparso, quanto dettano gli Statuti del Governo di Pistoia del 1371, della Città di Saluzzo del 1480, della Città di Argenta, governata dagli Este, del 1439 e del 1463, di alcuni Comuni del Pistoiese del sec. XVI, dell'Isola del Giglio del 1558, di San Marino del 1600, un commento di un Gesuita del sec. XVII, una cronaca riguardante San Pier Damiano, le istruzioni che i religiosi avevano ricevuto sul modo di comportarsi con i giocatori di carte in occasione delle confessioni e di Adrien Gambar (celebre per un suo libro di Emblemi riguardanti la vita di San Francesco di Sales) un breve passo tratto dal Missionario Parrocchiale riguardante il Terzo Comandamento e una osservazione su coloro che giocavano a porte chiuse, indice dello svolgimento di giochi proibiti. Sulla famosa predica tenuta da San Bernardino a Bologna 30, si allega la cronaca dell'evento basata su un resoconto del cardinal Niccolò degli Albergati (che aveva chiesto al Santo di predicare nella città) così come riportato da un teologo della fine del sec. XIX. Introduciamo, prima dei documenti, i nomi latini riguardanti il gioco delle carte tratti da un'opera seicentesca e ottocentesca.

 

Giocare alle carte: Ludere aleis, folijs, paginis pictis. 

Mazzo di carte: Fasciculus foliorum. 

Carte da giocare Cartulæ lusoriæ, femminile. Folia Lusoria, neutro.   

Tavola da giuocare: Aluetis, maschile / tabula lusoria, femminile . 

Giocare al matto: Ludere tredecim globulis  / duodecim globis ludere 31

 Giocare alle carte: Ludere alea, chartulis.  Ludere aleis, vel foliis lusoriis, vel paginis pictis 32. 

 

Storia di San Bernardino da Siena e del suo tempo
del Teol. Prof. Felice Alessio
Mondovì, 1899


Capitolo XVII - Anni 1423 - 1424 

Predicato che ebbe l'avvento [a Ferrara] si condusse a Bologna, allora soggetta alla santa Sede, ove pervenne in sui primi di gennaio dei 1423. In questa città attendeva ansioso Bernardino, un altro grande santo, il beato Niccolò degli Albergati, vescovo e poi cardinale del titolo di santa Croce in Gerusalemme. Fu questi, scrive Vespasiano (1) di santissima vita e costumi; portò sempre l'abito di Certosa (al cui Ordine apparteneva), con una cappa, proprio come portano i frati insino a terra; dormì sempre sopra un saccone, come i frati, vestito; e non mangiò mai carne in nessun tempo, ne sano, ne infermo. Fatto cardinale, aggiunge il Pastor (2), non tolse per umiltà nessun' arma, se non la semplice croce. Portava il cilicio e si levava a mezzanotte a pregare. Non si potrebbe addurre più insigne e sicuro esempio per mostrare come la santità del carattere e la severa onestà dei costumi possano accoppiarsi colla più sottile accortezza nei difficili e gravi maneggi della mondana politica; giacché l'Albergati fu uno dei più operosi e illustri diplomatici della santa Sede nel secolo XV (3).


Il santo vescovo accolse Bernardino con quella soave carità che solo i santi sanno usare. Lo trattò subito come un suo amico carissimo, come persona che da tempo conoscesse, e gli fece premuroso invito di predicare in Bologna nella prossima quaresima, sperandosi da lui molto per estirpare anche da questa città i vizi che aveva saputo sradicare dalle altre. Accettò l'Albizzeschi l'invito, sia per corrispondere alla cordialità del santo prelato, sia ancora per zelare la gloria di Dio. E avendo ad andare per alcune faccende a Firenze, tosto si parti per potersi ricondurre a tempo a dare principio al suo quaresimale. Come fu di ritorno, prima che salisse sul pulpito, l'Albergati lo invitò ad insistere soprattutto per fare cessare il rovinoso giuoco che si teneva nelle numerose biscazze della città, il quale era una piaga di essa per il danaro che si sciupava, per il tempo che si perdeva, per le bestemmie che si proferivano. Aggiunse che egli invano aveva di già pregato e minacciato di castighi i bolognesi; nulla aveva ottenuto.

Prese Bernardino a predicare in S. Petronio, che, sebbene già fin d'allora, vasta chiesa, non potendo capire tutti gli ascoltatori, gli fu conveniente lasciare, e mettersi a predicare sulla gradinata di essa. Dopo varii argomenti, venne a toccare del giuoco, e contro di esso si scagliò col solito suo fuoco, con tanta forza di ragioni, che, i bolognesi, avvistisi senza più del male che operavano, in contrassegno dell'emendazione che erano per fame, gli portarono infinite numero di carte, di dadi, di scacchieri, di tavolette, ecc. Del che contento il santo predicatore, ordinò che nel di dell'ottava di Pasqua, il quale in quell'anno cadeva il 23 aprile, si avesse a fare sulla pubblica piazza un mucchio di quegli incentivi al vizio, e il 5 maggio vi si appiccasse il fuoco, esortando di bel nuovo tutti a portargli ogni genere di strumenti da giuoco, e promettendo a chi glieli portava di metterlo a parte del beneficio di tutte le messe che avrebbe celebrate nell'anno (4). Come aveva S. Bernardino ordinato, cosi fu fatto, con gioia infinita dei buoni che ben comprendevano come per quel rogo si sarebbe riaccesa nei padri la cura della famiglia, l'affezione alle mogli e ai figliuoli, negli uomini tutti l'amore alla virtù e alla lavoro: non più sciupio di danaro, e vita meno disagiata; beni tutti che il giuoco aveva pressoché banditi da Bologna.

 
I roghi di oggetti per fomentare o favorire il vizio, come vesti immodeste, dipinti, sculture, libri osceni, in uso nel medioevo, furono, e lo saranno ancora giudicati zelo inconsiderate, anzi pazzia, per questo che si è usi a sentenziare delle cose, e degli uomini di quel tempo con le idee del tempo in cui viviamo. Se non che, cominciamo notare che quelli i quali mordono S. Bernardino e i suoi compagni per questi bruciamenti talami, come allora si appellavano, sono poi quelli che mentre piangono la distruzione di una pittura oscena o di un' opera lasciva, distrussero o applaudirono alla distruzione di archivi, ricchissimi di rare notizie, dei conventi, dispersero biblioteche preziosissime dei frati; guastarono dipinti di valore, solo perché di argomenti religiosi; rovinarono conventi, atterrarono statue in odio ai frati, e solo perché ad essi s'appartenevano cosi preziosi tesori.

 

Inoltre, come osserva il Villari a proposito dei bruciamenti delle vanità, ordinati dal Savonarola, se il dotto può lamentare la perdita di qualche volume, se il filosofo deplora l'umana debolezza che spesso combatte gli errori con altri errori, e ad un fanatismo ne oppone un altro; la storia deve rammentare che tale fu sempre il carattere degli uomini animati da un forte, da un eccessivo zelo di religione. Che cosa, infatti, non distrussero gli Iconoclasti in Oriente, o i primitivi cristiani, a Roma? Né si adduca contro al Savonarola la progredita civiltà dei tempi; giacché, nel secolo di poi niuna chiesa e niun quadro resisteva in Germania ed in Olanda alla furia, ben altrimenti devastatrice dei distruttori delle immagini. Non era forse contemporaneo di Leone X e Francesco I, quel Giovanni Calvino, d'ingegno senza dubbio coltissimo e d'animo ferreo, il quale, fattosi anch' egli capo d'una repubblica, senza il merito d' averla fondata e chiamandosi banditore di libertà e di tolleranza, non solo puniva severamente i bestemmiatori e chi lavorava la domenica, ma anche imprigionava le donne per la poco modesta acconciatura dei loro capelli. Non era egli che, nell' anno 1553, bruciava a Ginevra l'innocente ed infelice Serveto? In fatti neanco il Burckhardt, come che luterano di scorrendo di cotali talami, si scaglia contro i frati, come fanno gl'imperiti delle discipline istoriche. Le conseguenze più immediate, egli scrive, che ne sogliono emergere, dopo che si è predicato contro l'usura, le compere anticipate e le mode scandalose, sono l'aprirsi delle carceri, dalle quali per vero non escono se non gli sventurati che furono imprigionati per debiti, e la distruzione per mezzo del fuoco di una quantità di oggetti di lusso od anche di semplice passatempo, come per esempio, dadi, carte da giuoco, inezie d'ogni specie, maschere, strumenti e libri musicali, formole magiche, finte acconciature ecc. Tutto ciò veniva senz'altro elegantemente disposto sopra un palco detto talamo, con sopra una figura del diavolo, e poi vi si appiccava il fuoco (5). La fiamma purificatrice riduce tutte queste cose in un mucchio di cenere (6). 


E se tra i libri fatti ricercare e poi bruciare da Bernardino si novera anche l'Ermafrodito di A. Beccadelli, soprannominato il Panormita, chi gli può muovere rimprovero? Poteva un uomo onesto, non che un santo frate lasciar girare per le mani degli Italiani un libro, che, a giudizio di tutti gli assennati, era la più lurida oscenità che si potesse pensare? Libro pieno di ributtante cinismo: un impasto delle più spudorate turpitudini, in cui i vizi più turpi dell'antichità pagana, vizi i cui nomi rifugge un cristiano dal pronunziare, vi furono apertamente esaltati? Mi pare che, invece di biasimo, l'Albizzeschi si meriti molto encomio per la incessante guerra mossa a queste e altre consimili lordure, fatte per abbruttire il genere umano, non per incivilirlo e nobilitarlo.

 
Parecchi sono i ricordi che ancora al presente rimangono a Bologna della predicazione ivi fatta dai Santo senese. In S. Petronio si conservano il pulpito sul quale egli predicò e un prezioso reliquiario sotto forma di piccolo tempio piramidale, in cuoio impresso e dorato, lavoro ricco e finissimo, che contiene una lettera del Santo, e sul piede porta la data XX giugno 1506. Si eresse una cappella in sull'area della cella abitata di già da lui, prima che S. Petronio fosse ampliato. Si conserva una delle tavolette del Nome di Gesù, che Bernardino soleva tenere appesa sul suo letto. In fine per lui si fondo la confraternita del buon Gesù, ora distrutta. (pp. 199- 202)

Note (Così come descritte dall'autore)

(1Vita di N. Albergati - n. I.
(2) Op. cit. - I, 200.
(3) N. Marini. - L'azione diplomatica della S. Sede e il B. Niccolò Albergati - Siena, 1887 - passim
(4) Et ut tantum bonum melius sortiatur effectum, ex gratia ab omnibus vobis pro munere peto, mihi per nuntios fidos transmitti omnia talia instrumenta consueta, ad talem fortuitum ludum: sicut sunt tabularia, taxilli et carticellae et consimilia ita ut adunata simul cum licentia Domini Episcopi mihi concessa publice comburantur. Quod qui fecerit, participem esse volo omnium missarum, quas in toto praesenti anno dicturus sum (De Christ. Relig. Sermo XLIII, in Dom. Pass.; art. HI, Cap. III).
(5Storia di G. Savonarola - Firenze, 1882 - vol. 2°, lib. III, Cap. VI.
(6) Op. cit., II, 267.

 

De Regimine et Sapientia Potestatis  
di Orfino da Lodi 
ms. sec. XIII (c.1260) 

De Ludis

 
Undique taupinum reddit venus, alea, vinum, (*) 
Alea vitetur quia sic de iure iubetur; 
Sepe malus ludus producit verbera, vulnus, 
Ludus scacorum variat cito corda duorum ; 
Qui nimium ludit, a se cito gaudia trudit. 
Noxius est ludus gladiorum, vanus abusus 
Torniat hic tiro, iocus asta sit ordine diro. 
Luditur in dampno pavidus gladiante tiranno, 
Non erit absurdum nocuum depellere ludum, 
Undique dampnosos pellat ab arce iocos. 
Allea, baccus, amor merretricum ledit amicum, 
Hec ferit ut cecha, dat et aufert sed sine meta; 
Hic numerus cautus par dispar multiplicatus 
Abbacus et cifra germinant cito tossica trita. 
Alea blanda placet, spoliat, iuvat et aurit et auget, 
Una manus vulnus revocat, dat munere munus, 
Et cadit inferior, qui fuit ante prior. 
Hec vacuat cellas, male dotat in urbe puellas, 
Terra fit inculta, viduatur femina nupta. 
Inde cadunt furta, geminantur prelia multa 
Femina captiva paciuntur ficus oliva.
Guerra fit activa populi per bella nociva. 
Sit tabulis ludus modice vel schacus abusus, 
Stet iocus amentis divisus ab ede potentis. 
Prospera confundit, fatuus cito noxia fundit 
Ad bravium cursus equitum...


(*) Versi aggiunti 


Sepe malus ludus producit gaudia, fructus,
Sepe bonus ludus generat cito tristia, luctus;
Est tamen arcendus cito pravus ab arte movendus.
Sunt comites ludi penuria, iurgia nudi
Fraus, dolus et furta matres substantia curta;
Est pileus ludus de vertice tollere surdus,
Ne capitis macule sint sibi propatule.

 

Da Pastoralis Solicitudinis: Sive de Officio Et Potestate Parochi Tripartita Descriptio, di Agostinho BarbosaRoma, 1621. Il portoghese Agostinho Barbosa (1589-1649), fu un prolifico estensore di leggi canoniche.

Pars I - Cap. VI


De officio, & potestate Parochi


Ludus tamen, qui constitit in ingenio, aut virtute corporis, illis est permissus, si secretò, & in suis aedibus ludant, ut per Par. de Puteo in tract.de lud, num. 12. Costa eod. tract. n. 15. art. 2Farin d.q.109. num. 103 106.Ugolin d. cap. 13. §. 25 & 26. Bellet d. §. 14, num. 9ubi num 15. intellegit, modò non ludant in publico: dummodò etiam admixtos laïcosnon habeant, glossa in verb. Eiusdem, in cap. continetur, de homicid. ubi Host. num. I. &. Abb. num. 3. Costa d. tract. num. 14. in fin. Bellet, dist. tit. de discipl. Cleric. §. 24. num. 17. Farin. dist. p. 3. q. 19. num. 100. Garc. in sum tract. I. diffic. 2. dub. 2. a num. 6.


Unde scacchorum, sive latruncolurom ludum, non esse Clericis prohibitum resolvunt Abb. num. 14. vers. & hoc intellecto, & n. 12. Joan. Andr. n. 13. Butr. vers. ludus enim, in d. cap. pen. de vita & honest. Cler. Costa d. tract. n. 25. in finvers. quod autem ludus, & num. 17. ante fin. art. 2Viv. tom. I. commun. opin. lib.3. tit. 29. n. 3. in princpag. 430. Farin. d. q. 109. n. 114. Ugolin. d. §. 25. in princ. Paul. Comitol. d. lib. I. q. 91. Bellet. d. §. 24. n. 7 ubi n. 10. intelligit modò ludatur causâ recreationis, & non causâ voluptatis, aut avaritiae, vel cupiditatis: & n. 15. etiam dummodo non distrahatur à Divinis, propter longum tempus quod in tali ludu conteritur. † Et quamvis huiusmodi ludus ingenio constet, ac proinde permissus censeatur, non multùm tamen literatis ho minibus convenire harbitrantur, quòd mentem jam literarum studiis faticata recreare magis cessatione & quiete, quàm novo meditationis labore gravare oporteat, un benè advertit Joan. Bapt. Finus de regul. jur. homil. 22. in fine.

 

Trattato de' Giochi e de' Divertimenti permessi, o proibiti ai Cristiani

Per Michel'Angelo Barbiellini
Roma, 1768

Capitolo XVI - De' giochi che dipendono dalla fortuna e dall'industria insieme. Condizioni e circostanze necessarie da osservarsi affinché questi giochi siano leciti. Tutti i giochi di carte sono vietati agli Ecclesiastici, ed ai religiosi.

Il Sommo Pontefice Benedetto XIV, nella Notificazione 37, promulgata allorché era Arcivescovo di Bologna, riporta un fatto di s. Pier Damiano, che pur vivea in un secolo non troppo felice per la Chiesa, dal quale si ricava qual fosse la disciplina di quei tempi circa la materia di cui trattiamo. Viaggiava, il santo, col Vescovo di Firenze, che alcuni credono fosse Pietro Mezzabarba ed altri Gerardo che poi, fatto Papa, assunse il nome di Niccolò II, ed essendosi fermati in un certo luogo, il santo si ritirò in casa d'un prete, e il Vescovo in spatiosa domo cum commeantium turba resedit. Seppe il Damiano, che il Vescovo la sera aveva giocato agli scacchi, onde così lo riprese: Recte ne, in­quam, tuique eratofficii vespere inscacchorum vanitate colludere, & manum Dominici Corporis oblatricem, linguam inter Deum & populum me­diatricem, sacrilegi ludibrii contaminatione saedare? E senza voler am­mettere la scusa del Vescovo, il quale diceva, che altro era il gio­co degli scacchi, altro quello delle carte, gl’impose la seguente penitenza: Ut ter psalterium meditando percurreret, ac  duodecim pauperum pedes sub totidem numismatum, erogazione, eorumque recreatione, lavaret, la qual penitenza fu dal Vescovo puntualmente eseguita (pp. 259-260).

Interrogationi de' Mercanti
 

L’Osservante francescano Beato Pacifico da Novara (o da Cerano dal paese situato in quella Provincia, c. 1424-1482), scrisse nel 1475 il trattato Somma Pacifica, in cui espone ai religiosi, fra i più diversi argomenti, i modi di confessare. Fra questi un paragrafo è dedicato alle confessioni dei mercanti che esercitavano l’usura, da non assolvere se non cessavano di praticare quel peccato. Una colpa che poteva essere considerata mortale se si mercanteggiava oggetti peccaminosi come i dadi, le carte e i trionfi. Questo documento risulta di grande interesse in quanto, accanto al Bando promulgato ad Assisi risalente al 1470 33, appare come la seconda testimonianza della condanna dei Trionfi da parte delle autorità religiose nel sec. XV.

 

La nostra edizione di riferimento fu stampata a Venezia per “Domenico, & Gio. Battista Guerra, fratelli” nel 1574, ma nel frontespizio è riportata la dicitura che quell’opera era stata “composta già più di cent’anni”.

 

Il passo di interesse si trova sotto l’argomento “Interrogationi de’ Mercanti” al Cap. XVII intitolato Della singolare interrogazione, che debbe fare il confessore à i Mercanti, & à loro Mezani, ò Sensali, & delle compagnie, & socide.

 

“S’egli ha essercitato tale mercantia, la qual di sua natura è illecita, e mala, essendo fatta con contratti usararij, ò le più volte usata con peccato mortale (com’è mercantia di dadi, di carte, di trionfi, di frappe, di fucchi, ò belletti per pingere la faccia, ò d’altre simili vanità, & pompe), non pare, ch’ ei si possa scusare dal peccato mortale, facendo, tenendo, vendendo, ò per qualunque modo tal cosa alienando: & tutti quelli, che per tal cagione faranno simili peccati, saranno come cooperatori imputati, per tanto persone tali non debbono assolvere, se non lasciano tal mercantia” (p. 230)


Istruzione per i novelli Confessori, nella quale si sminuzza tutta la Pratica del Sagramento della Penitenza
Opera di un Ecclesiastico, che si esercita nelle Missioni
Lucca, MDCCXXV 

Parte Seconda. In cui si compendiano le Dottrine, e li Casi, che possono avvenire con ogni sorta di persone, e si dichiarano diverse Bolle Apostoliche apparteneti ad esse.

Capitolo XII - IV Paragrafo: D’un Giuocatore

 
Si parla quì unicamente di un Giuocatore di fortuna, e di que’ giuochi, che i Canoni, e le leggi con voce latina chiamano Alea, perchè gli altri sono innocenti, se non si viziano per le circostanze: anzi comunemente ogni giuoco, si tempore, & homine dignus sit, come nota S. Tomaso 2.2 quest.168 art.2, ha il nome, e merito di virtù. Nè i giuochi di fortuna di lor natura sono viziosi, benchè per i mali, che tirano seco più facilmente degli altri giuochi, che siano d’industria, o di fortezza, siano stati vietati generalmente a tutti i Chierici, come Laici, nel Cap. Episcopus, dist. 35. e per i soli Laici tot. tit. ff. & Cod. de’ alea usu, & aleat. Il Giuocatore può essere reo di peccato mortale per il giuoco stesso, in quanto sia proibito, o non si eserciti con giustizia, a cui, come contratto che egli è, resta subordinato, e per gli aggiunti, il che dovrà distinguersi dal Confessore.

Gli aggiunti sono, se per occasione del giuoco si proferiscono bestemmie contro Dio, o i Santi: se si fanno spergiuri: se si passa ad ingiuriar gravemente il prossimo con fatti, o con parole: se si dilapida la roba  con notabile danno della Famiglia, alle cui necessità per questa causa non si provede, e si portano in essa gravi discordie, e dissensioni, i quali vizi per lo più congiunti col giuoco, che si dice di fortuna, cioè di carte, e dadi, e ne tirano seco più altri, cioè risse, percosse, vendette, morti, furti, e talora abominevoli superstizioni; senza che per attendere al giuoco, non di rado si tralascia d’udir Messa le Feste, & di soddisfare ad altri gravi obblighi della persona, o del proprio stato, e uffizio; e sebbene talvolta si comincia a giuocare per un onesto passatempo, nondimeno per essere cosa voluttuosa, in cui non è facile di osservare i limite della virtù, sub quadam curialitatis imagine ad dissolutionis materiam devenitur. Cap. interdilectos, de excess. Prael. siccome giustamente declamano, e deplorano S. Cipriano Tract. De Aleatoribus, e S. Basilio nell’hom. 6. in exam., e altri antichi, e moderni Scrittori, che dicono essere simili giuochi seminarj di quasi tutti i peccati, massimamente nella gioventù, che facilmente introduce tra di se la reciproca comunicazione de vizj d’ogni genere, onde il citato Canone Inter dilectos chiama questi giuochi peste, e S. Antonino part. 2.  tit.1. cap.23, afferma che ne derivano tanti mali, quanti sono i punti segnati ne’ dadi.


Perciò il Confessore, quando il giocatore non si spieghi sopra di queste cose, e creda, che ne possa essere in qualche parte colpevole, siccome per lo più ne sono tutti quelli che giuocano per abito, o come dice il canone, deserviunt aleae, l’interroghi discretamente, e se trova, che per occasione del giuoco egli cada in altri peccati gravi, si regoli con le dottrine, che si danno dell’occasione prossima, negando, o differendo l’assoluzione, secondo i casi, e insistendo con fermezza, che si tronchi la radice del male, avvertendo, che questa per lo più è sempre occasione volontaria, che non può dissimularsi, né si può curare, se non col taglio, il che molto si dovrà fare con chi tenesse mano, o desse comodo di giuocare nella propria Casa, come spesso fanno gli Osti, e Locandieri, essendo dottrina assai ricevuta, che nè pur il Principe possa da licenza d’aprir casa per simili giuochi, che rarissime volte si esercitano senza molti gravi peccati. Diana Coord. Tom. 6. Tr. 4. Ref. 1., oltredichè se ciò facesse co’ Figli di Famiglia, Minori, ed altre persone, che non hanno la libera disposizione per roba loro, si pecca per altro titolo.


Nel giuoco, considerato in se stesso in quanto è proibito, o non s’esercita secondo le proprie leggi di contratto giusto, oltre il peccato, entra spessissimo anco l’obbligo della restituzione, come quando si segnano avvertitamente le carte con segni particolari, per conoscerle, mentre si giuoca, dal Collusore, o si tiene intelligenza con un terzo, il qual avvisa, o maliziosamente si piglia un tal posto alla tavola del giuoco, che si possano vedere, o si accusano falsamente più punti di quelli, che si hanno, con inganno del Collusore, il quale con troppa semplicità lascia che si rimettano le carte nel mazzo senza vederle, o si adoprano altre fraudi di questa sorta, che sono insolite, e si oppongono alle giuste leggi del giuoco, benchè siano lecite le fraudi consuete, quali sono, il mostrare d’aver cattive carte, quando si abbia le migliori, acciò il compagno pari, come si dice, una partita più grossa, e altri simili, che meglio si dicono arti, e cautele di giocatore delle quali, siccome notò opportunamente il Diana l. c. ref. 50 meglio è interrogarne i medesimi giuocatori, che alcun altro.


Si veda quest’Autore in tutto il Trattato 4 citato, dove esamina ampiamente tutte le difficoltà in questa materia e risolve, che i Religiosi professi non possono né perdere, né guadagnare nel giuoco, se non per quella somma, che i loro Superiori gli permettono di disporre, la qual permissione non si presume che si dia per li giuochi proibiti, né per somme grosse, ibi ref. 13, e nota ancora più altre cose intorno a li Minori, e Figli di famiglia, circa de’ quali, cioè li due ultimi, osserva, che i Confessori hanno principj assai ampj per disobbligarli da pagare, quando hanno perduto, e per non obbligare quelli, che hanno giuocato con loro, alla restituzione se hanno vinto, secondo le diverse dottrine, che corrono in questo punto: e nella rif.7. determina, che le Leggi Canoniche, e Civili, che proibiscono il giuoco delle carte, e dadi rispetto ai Laici, già sono cessate, e precise le circostanze viziose, essi non peccano giuocando, e molto meno sono tenuti ad alcuna restituzione di quello, che avessero vinto nel giuoco proibito, purchè nel resto sia giusto, e legittimo, almeno nel Foro della coscienza, prima d’esserne stati condannati dal Giudice, sebbene tutte queste cose non si applicano a’Religiosi, come si legge nella risol. 12. nè agli Ecclesiastici (pp. 207-212).

 

Il Missionario Parrocchiale ovvero Sommario di Esortazioni familiari sopra le Cinquantadue Domeniche dell’annoA Benefizio de’ Parrochi, ed Ecclesiastici di Campagna: per instruzione de' Poveri, e del semplice popolo nella Predica, e nella Dottrina del Sacerdote Adriano Gambard [Adrien Gambart]
Tradotto dal Francese nell'Italiano da Gostanzo Grasselli Fiorentino
Venezia, 1737 [Prima Edizione: Parigi, 1652]
 

Del Terzo Comandamento di Dio. Ricordati di Santificar le Feste
Per la IV. Settimana.
Memento, ut diem Sabbati sanctifices
Deut. 5

 
III Punto 

 
Il primo avvertimento che ho da darvi, è di fuggire il peccato in questo giorno [la domenica]; imperocché sarebbe impiegare il giorno, che è destinato a servire Iddio, in servizio del diavolo: e però bisogna scansare l’occasione, cioè le taverne, i giuochi di carte,e di dadi, i balli, le commedie, &c. All’Osterie non vi andare, se non per necessità, e mai nel tempo del servizio divino; in che peccano quelli, che vi vanno, ed i Tavernieri che gli ricevono, e i Magistrati, che non vi rimediano. Coloro, che menano questa vita, fanno un dio del loro ventre amando meglio star lì, che in Chiesa. La non gli viene a noja; e quà una messa gli par che duri un’ anno. La Taverna è il loro tempio; le Canzoni e i discorsi sono le loro Prediche; le vivande e il vino il loro Sagrifizio. Si può fare banchetto onesto in casa sua, come facevano i primitivi cristiani. I giuochi di carte, e di dadi sono proibiti a causa degli inganni, querele, giuramenti, del tempo perso, e dello scandalo. Si può giuocare ad altri giuochi onesti, purchè sia per pura ricreazione, e non per avarizia. I balli sono altresì pericolosi la sera per molti abusi di canzoni, &c. (p. 451).

 

Gli Statuti di Viterbo del sec. XIII riportano alla Rubrica 99 la condanna per chi giocava nelle taverne o in altro luogo in cui si vendeva vino a bicchiere o in altra forma. Era vietato giocare sia di giorno che di notte e prima che sopraggiungesse la notte e il giorno: praticamente sempre. Un aspetto che qui e in altri documenti viene evidenziato era la facoltà di denunciare coloro che contravvenivano al decreto da parte di terzi, ai quali spettava il 50% della somma sequestrata, mentre il restante finiva nelle casse della Curia (In quel tempo Viterbo si trovava sotto il dominio temporale della Chiesa).  

 

De pena ludentium in taberna de die, vel de nocte, ante, vel post

 

Nemo de die, vel de nocte ludere audeat in taberna, vel ante, vel post, vel in aliqua alia domo ubi venditur vinum minutim, vel ad numeratum, ad aleas, vel ad taxillos, vel ad aliquem alium ludum: et qui contra fecerit puniatur in LX solidis: que pena exigi possit quocunque denuntiante: cuius pene medietas sit denuntiatoris et alia curie.

Con la Rubrica 100 si condannavano invece i tavernieri che vendevano sempre vino secondo le modalità sopra descritte, i quali non solo permettevano che si giocasse, ma addirittura che ciò avvenisse dopo il primo suono delle campane dell'Angelus.

 

Quod tabernarii non permictant aliquem ludere in taberna, et quod non substineant  aliquem ludum post primama campanam  

 

Tabernarii, vel qui vinum vendunt, non permictant aliquem ludere in taberna aliquo ludo unde acquiratur aliquid, vel perdatur, et post primam pulsationem campane sancti Angeli aliquem non substineant, nec permictant in tabernis suis morari, nec postea recipiant venientes ad bibendum, vel comendum....

 

Statuta, seu Leges Pistoriensium, 1371

Specimen Statutorum Civitatis Auximatis


Ex Libro III


De pœna Ludentium ad ludum Azardi
sive Taxillorumvel alias prohibitum, R. 52


Ad ludum Azardi, vel Taxillorum, vel ad ludum tabularum, sive alearum, vel ad ludum pistarum, sive lapidum, vel cimorum laqueat....vel pilorum , vel virghentarum, vel ad alium ludum, in quo denarii, vel res aliae perderentur, vel vincerentur praeter infrascriptos casus exceptuatos ludens faciens, sive jocans in centum fol. den. pro quolibet, & vice quali ber puniatur. Tenens autem, aut receptans, aut patiens ludi, vel ludum fieri, aut lusores ad ludendum ad aliquem de praedictis ludis in domo rehabitatione, vel Possessione propria, vel conducta qualibet vice in duplum praedictae quantitatis, & paenae puniatur nisi talis in Cive loco aliquo praedictorum committerentur notificaverit nostro Potestati, vel ejus officialibus statim, &....sit expeditus, quo casu non teneatur ad paenam. Praestans vero ad aliquem ludum de praedictis aliquem denarium, vel monetam, aut pecuniam aliquam, vel aliquod pignus puniatur pro quolibet, & qualibet vice in XX. fol. den., & quod praestaverit, perdat omnino, nec super hiis audiatur in jure Tabulerium lumen taxillos, vel aliquod fimile ad aliquid praedictorum mutuans comodans, vel etiam dans per se, vel alium in XX. fol. den. pro quolibet, & vice qualibet puniatur. Excipimus a praedictis pœnis omnes, & singulas personas , quae praedicta ì, vel aliquid praedictorum commiserit in vigilia Nativitatis D. N. Jesu Christi cum tribus diebus sequentibus, in quibus Potestas, seu Vicarius possit, & valeat concederé licentiam generalem ludendi, praedicta faciendi. Item excipimus omnino ludum scaccorum, qui ex ingenio, & non ex fortuna dependet; Item ludum tabularum de totis tabulis similiter excipimus, in quibus licite ludi praestari, & receptari possit nulla praedictarum pœnarum obstante, praeterque in taberna, vel in aliquo ubi vinum venderetur, in quo sine aliqua exceptione ex praedictis omnia, & singula, & quodlibet praedictorum fieri, vel committi prohibemus expresse sub pœnis praedictis volumus, & quod de praedictis, & quidlibet praedictorum, quibus possi: accusare, denuntiare, & referre, & si voluerit, teneatur ejus nomen secretum, & si luxerit, vel aliquid comiserit ad ipsum ludum notificatum non teneat ad aliquam pœnam, siquidem retulerit, vel notificaverit eadem die, & solus....ad notitiam regiminis aliter venerit, & de talibus delictis, & quolibet eorum stetur, & credatur juramento, & dicto referentis cum uno teste fide digno, & bonae famae, etiam libere credatur, & stetur inventioni, & relationi cujusliber ufficiali birruarij vel familiariis, & omnes , & singulae dictae poenae solvant, & exigantur de facto sine omni processu, & solemnitate juris.

 

Negli Statuti di Crema del 1483 (63) troviamo: “Nullus ludat ad bisclaciam taxillos vel ad cartas in nundinis et si qui contrafecerit quod poena duplicetur. Ibidem. (64): Ed intelligatur bislacia ominis ludus taxillorum et cartarum: et exceptis ludis triumphorum et schachorum" e sempre dagli Statuti del 1534 (89) della stessa città veniamo a conoscenza che il gioco dei trionfi e quello dei tarocchi (1) oltre agli scacchi erano ancora permessi: "Quilibet possit ludere ad tabulas et schacos et triumphos et tarochum de die et de nocte".  

 

(1)  Il gioco dei Trionfi e quello dei Tarocchi erano due giochi distinti. In effetti già a iniziare dalla fine del sec. XV per Tarocchi si intendeva il gioco composto dai 22 trionfi e dalle 56 carte numerali, mentre il gioco dei Trionfi prevedeva il solo utilizzo delle carte numerali e di corte. In questo gioco, con la parola Trionfo si connotava il seme di briscola. Una variante che si ipotizza essere stata importata dalla Penisola Iberica 34

 

Così invece si esprimevano gli Statuti di Bergamo (Statuta Magnificae Civitatis Bergomi) del 1491 nei seguenti due Capitoli, riportati successivamente in lingua volgare dal frate Cappuccino Celestino:  

 

De pena tenentis ludumvel ludentis in domo. Cap. CLXXI 

 

Si quis in domo, curia, horto, brolo, vel aliqua alia parte Civitatis, vel districtus Bergomi tenuerit ludum aleae, biselantiae, vel reginetae, sozi, santii, ochae, vel alterius cujusvis generis ludi, alea rum, vel cartarum ad tertiam, & quartam, fluxi, ronfae, vel crichae, aut alterius generis cartarum, exceptis triumphis, scachis, & tabulerio, cadat in penam libr. quinquaginta Impérial. Et intelligatur tenere ludum ut supra, sietiam inde fuerit publica vox, & fama: quae pena applicetur pro dimidia accusatori, & pro alia dimidia Com. Berg.

Se alcuno in casa, corte, horto brolo, ò in alcun altra parte della Città, ò del distretto di Bergomo, tenerà giuoco di sorte, & di ventura, come di Biselantia, di Regineta, di Sozo, di Santio, di Oca, ò di qual si voglia altra sorte di giuoco di fortuna, ò di carte, come à Terza, & Quarta, di Flusso, di Ronfa, di Crica, ò altra sorte di carte, eccetto i Trionfi, gli Scacchi, & il Tavogliere; caschi in pena di cinquanta lire imp. Et s’intenda tener giuoco, come di sopra, se di ciò farà pubblica fama, e voce, la qual pena si applichi la metà all’accusatore, l’altra alla Communità.

 

De pena ludentium. Cap. CLXXII  

 

Nullus audeat vel presumat ludere ad azzarum, nec ad aliquem ludorum predictorum de die in Civitate, vel districtu Berg., sub poena libr. duodecim Imp; & si de nocte poena duplicetur: & intelligatur ludere, si reperti fuerint habere antè vel iuxtà se discum, taxillos, vel cartas vel aliud praeparamentum ad ludendum: salvo quòd non comprehendantur in praesenti capitulo ludentes ad triumphos, ad tabulerium, & schachos, usque ad  lib. quinque Imp., in uno die. Et quòd in praedictis, & quolibet praedictorum possit Magn. D. Potestas, & ejus Judices procedere per inquisitionem, & per praesumptiones evidentes, & urgentia indicia, & repertos culpabiles ita condemnare: quarum pœnarum medietas sit Comunis Bergomi, & alia medietas accusatoris. Et vincentes teneantur ad restitutionem pro medietate perdenti, & pro alia medietate Com. Bergomi. Et quòd Comunia, & Consules locorum, Viciniarum, & Burgorum, & Consules Vilarum, & Terrarum teneantur notificare ipsos ludentes, & praestantes domos, vel loca ad ludendum, sub pęna lib. quinque Imp. Et quòd possìnt, & debeant fieri denunciae, querellae, accusae, seù conscientiae; & formari inquisitiones de praedictis infrà unum mensem post ludum; alitèr non admittantur accusationes.
 

Nissuno ardisca ne presuma di giuocare all’Azarro, ne ad alcuno de i predetti giuochi di giorno nella Città, ò nel distretto di Bergomo sotto pena di dodici lire, & di notte si raddoppij la pena. E s’intendano giuocare se saranno ritrovati haver davanti ò vicino il desco, i dadi, le carte, ò altro apparecchiamento per giuocare salvo che nō siano compresi nel presente Capitolo quelli, che giuocano alli Trionfi; allo sbaraglino, & agli scacchi; fino à cinque lire imp. in un giorno. Et in ciascuno de’ predetti possa l’Illustriss. Sig. Podestà, & i suoi Giudici procedere per inquisitione, & per presontioni evidenti, & per indicij urgenti, & condannare i colpevoli ritrovati; la metà delle quali pene sia de la Communità, l’altra dell’accusatore. [Qui mancante: E coloro che avranno vinto sono tenuti alla restituzione della metà ai perdenti e dell’altra metà alla Comunità]. Et i Communi, & i Consoli de i luoghi, delle Vicinanze, & de i Borghi, & i Consoli delle Ville siano tenuti a notificare tali giuocatori, & chi loro presta le case, ò luoghi, per giuocare, sotto pena di cinque lire imp. Et possano, & debbiano farsi le denoncie, le querele, le accuse, ò le conscienze, & formarsi l’inquisitioni de i predetti in termine d’un mese, dopò ‘l giuoco: altrimenti le accuse non si admettano.


Quòd omnes obligationes, promissiones, & contractus facti occasione ludi non valeant. 
Cap. CLXXIII 


Omnes obligationes, alienationes, promissiones, pignorationes, contractus & distractus facti occasione dictorum ludorum ipso iure & facto sint nulli, & nullius valoris, & momenti: & praesumantur facti ipsi contractus occasione ludi, si praestator  sit famosos lusor, & eos contractus receperit per se, vel submissam personam: salvis etiam aliis probabtionibus juris.

 

Tutte le obligationi, alienazioni, promesse, pegni, contratti, e distratti fatti per occasione di detti giuochi, ipso iure, & facto, siano nulli; e di nessun valore. Et si presumano fatti per occasione di giuoco, se’l prestatore sarà giocatore famoso, & tali contratti havrà ricevuti per se, ò per sottomessa persona, salve anco l’altre prove della ragione 35.

 

Negli Statuta Civitatis Ferentini (Ferentino, in provincia di Frosinone) del sec. XV, la Rubrica CXX "Quod nullus ludat ad taxillos" (c.24r) accanto al divieto di giocare ai dadi (Item statuimus quod nullus presumat ludere ad aliquem ludum taxillorum) o a giochi d'azzardo in generale (ludere ad azardos pro velle sine pena), e con divieto assoluto di giocare all'interno delle  chiese sotto pena del doppio di quanto era previsto per gli altri casi (Et nulli liceat in aliqua ecclesia ludere ad taxillos ad penam dupli), permette di giocare dalla kalende di maggio alla fine di settembre per le vie e per le pubbliche piazze, senza incorrere in alcuna pena, a carte, a cricca, a ronfa, ai trionfi, ecc, con l'avviso di non maledire o bestemmiare Dio o i Santi (1) prevedendo in caso di contravvenzione una pena doppia di quella indicata dalla rubrica sui bestemmiatori in genere: "Adiicientes quod a kalendis mensis maii usque ad finem mensis septembris possit quilibet ludere sine pena per vias et plateas publicas ad ludum cartarum, videlicet ad criccham, ad rumpham et ad triumphos, ad spiczicum et ad ludum directum, videlicet «chi fa più giochi» tantum et non [ad alios] ludos; contrafacientes pena supradicta pu[nia]ntur. Et, quicunque maledixerit seu blasfemaverit Deo vel sanctis eius in ludo, solvat penam dupli que in statuto de blasfemationibus continetur et nihilominus solvat penam de ludo".


(1) 
Il bestemmiare dei giocatori fu uno dei tanti motivi che indusse la Chiesa a condannare i giochi di carte. In molti casi per la formulazione degli Statuti i governi laici si servirono  di religiosi come, ad esempio, a Rieti dove nel 1489 il Consiglio Comunale accolse le proposte di Frate Andrea da Faenza (l'architetto che collaborò alla edificazione di San Petronio a Bologna) per una serie di riforme riguardanti la vita civile e morale della città, fra le quali forti prese di posizione contro coloro che giocando bestemmiavano: "Item contra ludentes ad ludos vetitos et prohibitos et vendentes et retinentes cartas et taxillos ac etiam facientes illos et blasfemantes Deum et sanctos dixit et consuluit puniendos esse secundum formam statuti et reformationum civitatis Rheate" 36.

 

Il gioco negli Statuti di San Ginesio, Sarnano, Urbisaglia (Marche)

 

"Durante le festività natalizie questi Statuti permettono di giocare entro certi limiti di spesa (una bevuta) a giochi non permessi durante il resto dell'anno. Sono sempre proibiti i giochi d'azzardo ed espulsi i giocatori venuti da altri Comuni: a San Ginesio (IV.78, V.6 e 7), ad esempio, sono proibiti il ludus tabularum taxillorum sive cartharum, ma si può giocare al primo nella piazza del Comune, cioè sotto il controllo di tutti, ludendo aliquem scoctum, e non più (1).

 

Gli statutari sarnanesi (2), ludi crimen satis Deo detestabile et hominibus pernitiosum fore arbi­trantes, ex quo furta, caedes et blasfemiae quotidie exoriuntur, vietano i ludi alae, azardi, taxillorum, tabularum, cartarum e tutti gli altri nei quali la posta è una somma di denaro, excepto ludo scachorum, pilae, plastrellae, saltationis, iaculationis et aliis huiusmodi ludis, qui virtutis seu fortitudinis alicuius ostendendi gratia fierent (IV. 4), nei quali si possono giocare anche 10 bolognini. Tuttavia ad ludum tabularum et triumphorum (3) ci si può giocare qualcosa da mangiare e da bere, purché il gioco avvenga pubblicamente nella piazza e nel palazzo comunale (evidente­mente all'esterno) e la somma complessiva in gioco non superi gli 8 bolognini, ed infine purché tutti partecipino alla mangiata e alla bevuta, certamente non molto ricche. Per chi contrav­viene, 10 libre di multa e 3 giorni di prigione.

 

Ad Urbisaglia (I.1, III.7) sono elencati tra i giochi proibiti, oltre il ludus azardi, taxillorum vel tabularum, il ludus alearum, ciono­rum, laquearum, piolorum et virgittarum ed altri ancora (si tratta di giochi con i birilli, con le carte, con i dadi e con le verghette); sono invece permessi gli scacchi e il ludus tabularum de totis tabulis. Tutti i giochi sono proibiti in taberna e dovunque si venda vino. Per le feste di Natale, il permesso è concesso dal Podestà" (4).

 

(1) Gli Statuti di San Ginesio risalgono al sec. XIV.
(2) Il manoscritto degli Statuti di Sarnano, che risale al 1507, raccoglie diverse rubriche già presenti in Statuti anteriori della città.
(3) A nostro avviso questa indicazione riguardante il Ludum Triumphorum è stata riportata da una rubrica già esistente in una precedente legislazione della città, da farsi risalire al più tardi alla seconda metà del sec. XV. 
(4) Dante Cecchi, Aspetti di vita cittadina, in "La Valle del Fiastra tra Antichità e Medioevo", Atti del XXIII Convegno di studi maceratesi, Abbadia di Fiastra, Tolentino, 14-15 novembre 1987, p. 500.

 

Gli Statuti di Fiume, concessi al Comune da Ferdinando I nel 1530, erano molto permissivi in quanto erano tollerati molti giochi altrove condannati, come quello delle carte, dei dadi, delle tavole, della ronfa e dei trionfi a esclusione, assieme ad altri, della bassetta: "Liceat tamen tam in terra Flùis quam in districtu ludere ad ludum tabularum seu alearum & ad ludum cartharum ac runfe & triumphorum vel ad alium similem ludum, excepto ludo bassette...".

 

Statuti di Saluzzo, 1480
Caput 359: De ludentìbus ad taxilloscartas et sautarellam

Item statutum est, quod qui luserit ad ludum taxillorum, cartarum, saltarelle, ad denarios argentum vel aurum, vel ad requìtum, in Saluciis vel posse, solvat bamnum omni vice de die solidorum viginti, et de nocte duplum; et qui mutuaverit denarios, taxillos, saltarellam vel cartusellas, solvat bamnum solidorum decem Viannensium. Salvo quod quilibet possit ludere ad ludum cartusellarum longum, clichum, triumphos seu almenez: et quilibet bone fame possit accusare et habeat terciam partem bamni: et quod nec potestas, nec clavarius, nec famuli curie dare possint licentiam ludendi aliquo tempore sub pena periurii et librarum decem pro quolibet et qualibet vice.

 

Statuti di Argenta (Ferrara)

Statuta Terrae Argentae e veteri manuscripto codice nunc primum edita, Ferrara, Ex Thipographia Camerali, 1781.

 

Regimini nostro Argente

 

In Christi nomine amen Anno eiusdem nativitatis  Millesímo Quadrigentesimo trigesimo nono Indictione secunda die VIII. menfìs novembris Retulit Laurentius de mediolano publicus bannitor communis, Argente se exequendo mandatum Dominorum de Regimine Argente publica et alta voce super predone posito, super Platea communis Argente proclamasse, et proclamationem fecisse ut infra videlicet presentibus Michaelle Zanbelo, Magnifico Ioanni de Adiolo, Otaviano de Albinis et alijs.

 

L’è comandamento per parte dello Illustre Principe ed Eccelso Signore nostro Messer Nicolò per la Dio gratia Marchese de Este &c. che l non sia veruna persona ne terriera, ne forastiera ne de che condizione voia essere o sia la quale osi over presumi Zugare a nesuno Zuogo de dati ne alle carte come al trenta per forza per mi e per ti, et alla terza et la quarta, ne a veruno altro zuogo, che per li communi Zugadori se possa dire zuogo de Bischiza alla pena de livre XXV. de Machexani da fare applicare ala camera dei prefacto, nostro Signore, et Ciascheduno puossa essere legitimo accusatore et averà la mitade della pena et sarà tenuto in credenza.

 

Die XV. Novembris 1439. Item retulit dictus Laurentius iterum et de novo suprascriptum proclama proclamasse ut supra presentibus Bartolomeo Vanchio, Iohane Silvano, et alijs (p. 193).

 

Borsius Dux Mutine et Regij

Marcbio Estensis Rodigijque Comes &c.

 

Dilectissimi nostri

 

Volendo ed Intendendo Lo Illmo Principe et Excelentissimo nostro Signore Messer Borso Duca de Modona etde Regio Marchexe da Este Conte de Ruigo &c. ale execrabile biasteme et Villipendij che tutto el di se fanno per li selerati peccatori in disprexio dela sacratissima Religione et culto divino, et multi altri innumerabili mali et seleratissimi peccati, li quali evidenter et per experientia se cognoscono procedere per lo giocho, ha statuito et ordinato il prefacto Illustrissimo Signor nostro Cossi per parte dela soa Illustrissima Signoria se fa comandamento a ciascaduna persona terrera et forastera de che condictione stato grado et preheminentia se voglia essere over sia che non ossino ne presumano a zugare over fare zugare in alcuno luoco publico over privato in ascoxo over in palexe in la terra de Argenta et suo destrecto ad alcuno zuogo de dato como è al sozo ocha badalasso bolognexe over altro zuogo de dati. Et eziandio a similli zochi de cartecelle ala terza ala quarta, Ale trenta per forza a damene, Una over doe, o a tre et cavallo overo altra carta ali falcinelli ala carta de dueto, al spiciga, ne altri zoghi che se possano dire de beschizo (1), che per li Vari giocatori et baratieri se fosse Uxato per lo passato et per lo advenire se trovasse nella loro malignitade et fraude et contrafare sotto alcuna coperta ala presente crida, Et per lo simile che ossi overo presumi per alcuno modo directe vel indirecte biastemare lo omnipotente Dio et la soa gloriosissima Madre Sancta Maria, ne alcuno Sancto. Ala pena per ciascaduno che giogasse como e dicto over biastemasse o Dio over nostra donna de libre dodece March., et de ciascaduno Sancto libre sey March. et per ciascaduna volta contrafacesse ala presente Cride, Et altra de questo a restituire dicti giogaturi a qualuncha avesse perduto tutto quello che per cagione de alcuno de dicti giochi quilli tali giogatori Uno over piu che fosseno avesseno Vinto. Intendendo tale restitutione se facia a quello avesse perduto, se lui prima lo notifichera et non altramente, La quale pena et restitutione debano avere pagato et fare fra el termene de di diece, dal di sarrano condenati, Et se per altra persona fosse notifficato dicti giogatori, li dicti danari perduti se debiano ipso facto consignare per quello che avesse Vinto alla Camara del prefacto nostro signore, Et in caso che fra dicto termene non pagasse dicta condanasone siano constretti realiter et personaliter, Et se dicti giogatori over biastematori non fosseno Idonei a pagare dicta pena, li sia dato passato dicto termene strapate tre di corda, Et ciascaduno che qualuncha accusarà tali giogatori possa essere legiptimo accusatore Nottifficando a ciascaduno che qualunque accusarà tali giogatori et se lui avesse zugato, serra tenuto secreto, et non serra condemnato in cossa alcuna se lui prima el notifficara como e, dicto, facendone fede per Uno testimonio fide digno havesse giochato, cun il so sacramento ghe serra creduto de ogni quantitade che lui dira quilli tali giogatori Uno over piu havere Vinto. Et per lo simile a ciascaduno accusatore de biastematori serra creduto, et serra tenuto secreto, dela quale pena la mitade Vada ala Camera del prefacto nostro Signore, et laltra mitade alo accusatore, Et che alcuna persona como e dicto in le Case dela quale proprie over conducte, over in alcuna hosteria, over taverna overo botega se zugara alli predicti giochi cadano alla pena predicta, et per lo modo antedicto a pagare como e dicto de sopra. Et Vole e comanda el prefacto nostro signore che la cognitione et Jurisdictione de procedere et condemnare per li soprascriti excessi specti et appertenga al Vicario de questa soa terra, Et per nessuno accusato possa intercedere procuratore alcuno ni altra persona Ala pena de libre Vinte March., et serra infame Et questo non obstante alcuna altra grida, et comandamento sopra de cio altre volte facto, ali quali per questo se Intenda essere spetialiter derogato.

 

Millesimo quatercentesmo sexagesimo tertio (pp. 214-216).

 

(1)  Beschizo = bisticcio, cioè giochi che inducono a bisticciare, a litigare.

 

Beschizi. L'offendersi subito d'ogni cosa, per motivo leggiero, e mostrarsene adontato, o disgustato. La persona beschiziosa direbbesi forse bene, fastidiosa, schizzinosa, irritabile" 37.

 

Statuti di San Marino "Leges Statutae Reipubblicae Sancti Marini" 

Questi Statuti vennero pubblicati a Rimini nel 1600 "ex officina Johannis Simbenii"

Scritte in lingua latina in sei libri, queste Leges Statutae rappresentano il settimo e ultimo degli statuti comunali adottati a San Marino dal XII secolo. Le norme che riguardano il gioco d'azzardo si trovano nel Terzo Libro dal titolo Maleficiorum, che, articolandosi in 74 rubriche, regola il diritto penale. Non troviamo in esse sostanziali differenze rispetto alle norme promulgate dagli altri Statuti italiani: sono vietati i giochi dei dadi e delle carte e qualsiasi altro gioco che, impostato esclusivamente sulla fortuna, comportasse vincita o perdita di denaro. Esclusi da questa lista sono i tarocchi, gli scacchi e i giochi delle tavole, che essendo basati anche sull'ingegno, erano alquanto tollerati.

                                                                  
LIBER TERTIUS

De poena ludentium ad aleas, vel taxillos

Rubrica LXVIII


NEMO audeat, vel praesumat in Terra Sancti Marini, vel eius curia, et districtu, vel prope confines dictae Terrae per unum milliare ludere ad aleas, seu cartas, nec ad aliquem ludum taxillorum in quo perdatur, vel vincatur pecunia, aut alia res, praeterquam ad taroccos, tabulas, vel scaccos, sub poena solidorum viginti pro quolibet, et qualibet vice, et eadem poena puniatur, qui ludum in domo sua acceptaveritvel ad ludum mutuaverit aleas, taxillos, vel pecunias, vel alium pro eo sive sui nomine ludere fecerit. Et quilibet possit accusare contrafacientem, et  teneatur secreto, et habeat tertiam partem poenae, et ei credatur cum iuramento, et uno teste fidedigno. 

 

Dall'Atto Istitutivo del Monte di Pietà di Bovolone (Verona)
L'atto, datato sabato 24 agosto 1538, si trova nell'Archivio di Stato di Verona, Mensa Vescovile, rotolo n. 16

Primo, che persona niuna, sia de che grado et condition esser si voglia, non ardisca o presumi biastemar né altramente vituperar el nome del Nostro Signor Idio et de la gloriosa vergine Maria et sancti o sancte alcuno...
item che non sia persona alcuna che ardisca o presumi lavorar né far lavorar in giorno di festa comandata...
Item che non sia persona alcuna.... che ardisca o presumi zugar né far zugar né in in publico né in secreto a carte terochi o dadi de sorte alcuna...
Item che non sia persona alcuna.... che ardisca né presumi sonar né far sonar con privi et altri instrumenti per far ballar in Bovolon et suo distretto... 

 

Statuti di Casa Savoia

 

Una regola che venne istituita fin dal primo momento in cui apparvero le carte fu la proibizione di giocare davanti alle chiese e ai conventi, oltre che alle case dei frati o dei parroci. In questa proibizione vennero compresi anche altri numerosi giochi come esplicita questo editto piemontese del sec. XVII tratto da Editti Antichi, e Nuovi de’ Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia, Torino, Bartolomeo Zappata, 1681, p. 262.

 

Parte Terza - Libro I

 

“Inoltre inibiamo à ciascuna persona di qualunque stato, grado, e conditione si sia di far serenate, dir parole dishoneste, ballare, suonare con ogni sorte d’instromenti, cantare, né bestemmiare, giuocare alle carte, tarochi, dadi, balla, ballone, paramigli, biglie, rubattine, palletti, né à qualsivoglia altro, etiandio impensato, avanti la Chiesa, e Case delli detti Monasteri, etc” Dato in Rivoli, li 4 di luglio 1654. C. Emanuel (Carlo Emanuele II)


Evangelici Concionatoris, et Novi Hominis Institutionis Ex Doctrina Verbi
di Francisco Garcia del Valle della Compagnia di Gesù
Lugduni, 1622


Tomus Secundus, Discursus CXXVI: Tentamenta Daemonis
 
Quò vadis? proculdubio collusurus  cum amicis; ego? Absit;  iuratus enim sum chartis pictis numquam lusurum; ut plurimum videndo collusores gaudeo,  eamus contueri solùm. Hoc caput serpentis est; nam qui tantùm promiserat spectaturum, ecce iam delinitur à fortunae ludo, accumbit, ludit, iurat, periurat, perdit, blasphemat, irascitur, movet rixas, & iurgia, gladium distringit, & simul familiam, numos, vitam, animamque perdit.

 

Giovanni Domenico Rinaldi (Ioannis Dominici Raynaldi), Observationes Criminales, Civiles, et Mixtae, Liber Tertius, Roma, Ex Officina Haeredum Corbelletti, 1691. p. 130.

 
Capitolum XXX – Rubrica 'Dell’Uso prohibito del Giuoco'

 
Con porte serrate s’haveranno per convinti, che giocassero à giochi prohibiti

 
Nota, quod licet prohibitio ludendo debeat intelligi de ludo prohibito, ut est is, in quo fortunae tantum iudicium operatur, ut ex Bursatt. Farin. & Paschal. Dicit Muta loc. citat. n. 34. & sic videatur exceptus ludus schaccorum, & ut dicitur à tarocchini,  in quorum quolibet, ut dicit Muta num. 36, magnam partem habet ludentis ingenium; Nihilominus quando ludentes ad ludum tarochorum stant cum ianuis clausis praesumptio stat contra eos; quod ludant ad ludum prohibitum, nam etiam cum illis aleis malitia hominum adinvenit modum ludendi, ut dicitur à primiera, tagliata, ac alijs ludis prohibitis.

 

Gli Statuti del XVI secolo di Calamecca, Crespole, Lanciole e Piteglio

Roberto Barducci (a cura), La vita nei Castelli. Gli Statuti del XVI secolo di Calamecca, Crespole, Lanciole e Piteglio, Volume 3 della Collana di studi sulla montagna pistoiese, Comune di Piteglio, 2001

 

"Nissuno di qualsiasi grado o conditione, tanto terrazzano, quanto forestieri, sia ardito di giucare a carte, o dadi, drento le mura della nostra terra, tanto nell’osteria, quanto nelle altre case di particulari, né anco per le vie o in altro luogo appresso alla terra a cinquecento passi andanti" (p. 42).

 

"E che nessuno di quelli del Comune di Lanciole non possino giucare a carte, né a giuochi nessuno, sotto nessun tetto di detto castello, sotto pena di lire cinque per ciascheduno, et ciascheduna volta, la metà al Comune et l’altra metà all’accusatore, eccetto tre dì inanzi et tre di adreto alla nostra festa di Santo Bartolomeo" (p. 48).

 

Lo Statuto dell’Isola del Giglio dell’anno 1558

Silvio Pucci (a cura di), Lo Statuto dell’Isola del Giglio dell’anno 1558, Volume 30 di Documentazione di storia, Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali dell'Università degli studi di Siena, 1999.

 

Dela pena di chi ioca a zara. C. XXIIII

 

"Item statuimo et ordinamo che niuna persona non possa né debia iocare a zara (1) né ad alcuno ioco di dadi né carte. Et chi contrafacesse paghi di pena per ogni volta soldi XX. Et qualunque persona ricettasse in casa li detti iochi, paghi per ogni volta el doppio dela detta pena, et ogni persona lo possa accusare…".  (p. XLII)

 

(1)  zara = gioco d'azzardo svolto con tre dadi.

 

Gli Statuti di Velletri, 1544

 

Statuta et Ordinationes Mag.ce Civitatis Velitrarum, Impressum Romæ in Campo Floræ per Valerium Doric. & Ludovicum fratres Briscianos: Anno Domini. MDXXXXIIII [1544], f. 31v.

 

In questi Statuti della città di Velletri del 1544 vengono vietati sia i dadi che il gioco delle carte eccetto lo sbaraglino, le minchiate, i tarocchi, la ronfa e infine gli scacchi, con possibilità, riguardo questi giochi, di poterli frequentare in luoghi non nascosti, ma senza che sia attuata alcuna frode e altre arti malvage oltre a imprecare con parole blasfeme, poiché in tal caso si sarebbe incorsi in una pena pecuniaria di 100 soldi.

 

Liber Tertius

 

De pena ludentium ad taxillos. Cap. 18.

 

STatu. & ordi. qd nulla persona ludat ad taxillos in civitate, Veliterna vel ad aliqué ludū taxillorū, seu cartarū excepto ludo taxillorū ad sbarallinū, tḿ, cartarum, smēchiate, seu tarochi, & ronfe, & ludo scacchorū, quibus ludis liceat ludere in locis non occultis, & sine fraude. & blasfemiis, & aliis malis artibus, ad pœna centum, soll. & de predictis quilibet bone fame possit accusare ludentes, & eius accusationi cum iuramento credatur cū uno teste bone fame, Et habeat quartá parté pene, residui medietas sit potestatis, & medietas cōis eadē pena puniatur dñs domus sive loci in quo ludetur de eius conscieū. & presumatur de eius conscientia lusisse si dñs fuit presens in dicto ludo. Et nullus possit nec debeat mutuare ad dictos ludos, nec aliqué contractū facere cū aliquo ludente verbis vel consensu, & qui cōtrafecerit simili pæna puniatur, & talis cōtractus nō valeat ipso iure, & iudex quē libet de predictis querelātem non audiat. Et quod perdiderit, seu mutuaverit prestās perdat oīo, & qlibet possit accusare de pdictis, & cedatur suo iuramēto cū uno teste, ut supra.

 

Pragmatica del 1638 sul gioco d'azzardo a Napoli

 

Nella Napoli del Seicento la maggior parte dei giochi di carte erano non solo tollerati, ma favoriti da decreti e regolamenti. Quel Governo aveva infatti compreso che più persone avessero giocato più mazzi di carte sarebbero stati venduti, cosa che avrebbe procurato, per la tassa imposta su ogni mazzo, un guadagno alle casse dello Stato e nello specifico 11620 ducati annui. La seguente Pragmatica del 1638, riguardante la regolamentazione dei giochi d’azzardo, si presenta come un vero scrigno di informazioni sui nomi dei giochi di carte nel Seicento.

 

De Aleatoribus, & Lusoribus, Tit. VII.

 

PRAGMATICA XIV.

 

ESsendoci per parte di Giuseppe Volpicella fatto intendere, qualméte i giorni passati have arrendato la gabella delle Carte di giuocare per anni cinque, à ragione di ducati undici milia sei cento venti l’anno, con tutti i privilegii, prerogative, decreti, e bandi, conforme l’hanno tenuta i suoi predecessori; comparve perciò nella Regia Camera della Summaria, e fece istanza per la renovatione de’ Regii Bandi, emanati in detta materia nell'anno 1631. per la Regia Camera d'ordine dell'Eccellenza di quel tempo, e Regio Collateral Conseglio, co i quali stava ordinato, e dichiarato, che si havesse potuto liberamente giuocare ne giuochi permessi in virtù de' decreti interposti ꝑ [per] l'istessa Reg. Cam. nell'anno 1581. & 1631. precedente deliberatione, & ordine del detto Regio Collaterale à sua relatione: e ciò per mantenimento dell'Arrendamento predetto, per la quale Regia Camera à 7. del passato mese di Luglio à relatione del Magnifico Presidente Ganaverro è stato interposto Decreto, che detti Bandi di rinovassero, supplicandoci, che fossimo serviti ordinare, che si fossero di nuovo impressi, e pubblicati i Bandi predetti, i quali per noi riconosciuti, & intesa la relatione oretenus per ordine nostro fattaci nel Regio Collateral Conseglio per l'infrascritto Illust. Regente Ferrante Brancia, Duca di Belvedere, del Conseglio Collaterale di Sua Maestà, ci è parso in conformità de’ decreti, e Bandi predetti, fare il presente Banno da pubblicarsi tanto in questa Magnifica Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, quanto in tutte le altre Terre, e luoghi del presente Regno, per gli quali ordiniamo& espressamente commandiamo al Regente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, a’ Capitani di guardia, di questa predetta Fedelissima Città, loro Caporali, e Soldati, & altri ministri di guardia, & signanter agli affittatori delle pene de’ giuochi proibiti, e Baratterie, e lor’Officiali, e persone qualsivogliano, necnon a’ Governatori, & Auditori Provinciali, Capitani, & Asssesori, così Regii, come de' Baroni del detto presente Regno, & altri qualsivogliano officiali, persone, e ministri d’esso, e ciascuno di loro in solidum, presenti, e futuri, che non debbano in modo alcuno impedire, molestare, nè perturbare le persone, e conversationi di gente, che giuocheranno, e facessero giuocare a gl’infrascritti giuochi di carte permessi, e contenuti ne' decreti, e bandi predetti, videlicet. Picchetto, Tarocchi, Gilè, Sbracare, Ventifigure, Sciavichello, Malcontento, alla Gabella, Trapolare, Triunfo, Due per due, nove Carte, Primera ordinaria, Primera scoverta. seu Smammaria con la traversa, seu scommessa del Quindici, Punto, e pareglia, Runfo à sei, Carrettuso, etiam à mano à mano con dodici,  ò quindici carte, à Primiera bona, à quattro inviti, Primiera vada, vada tutti, detta alla Romana, trè Sette con undici, e trè Sette scoverto à quattro Montoni, permettendovi, e fandovi permettere, che à sopra dichiarati giuochi si possa liberamente, e senza impedimento, né contradditione alcuna, giuocare in ogni luogo, e parte, così nelle Case, come nelle Piazze di questa predetta Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali distretti, e di tutte l’altre Città, Terre, Casali, e luoghi del presente Regno, & in più Tavole, e partite, non ostante qualsivoglia Pragmatica, e Bandi per noi, e nostri predecessori emanate in contrario; accioche detto Arrendamento non si venga à dismettere in danno del Real Patrimonio, essendo questi Giuochi di piacere, e ricreatione delle genti, con che in essi non si esigga cotto, & sotto calore di prezzo di Carte, sotto le pene nelle dette Regie Pragmatiche contenute, e non si faccia il contrario.

 

Dat. Neap. die 26.Aug. 1638. El Duque de Medina de las Torres. Principe de Stigliano, Y Duque de Sabioneta 38.

 

Firenze

 

Riguardo la città di Firenze, Marc’Antonio Savelli nel 1665 diede alle stampe una raccolta di leggi, bandi, regolamenti, ecc 39 fra cui quelli sul gioco delle carte e tarocchi. Ne riportiamo alcuni:

 

Giuoco, e Giuocare

 

I. Giuocare a dadi, o carte è proibito etiam alli descritti, o privilegiati nella Città di Firenze lungo Arno, e lungo le mura tanto dentro, che fuori, & in qualsivoglia altra strada o piazza, o per le botteghe sotto pena per la prima volta d’un tratto di fune, per la seconda tre tratti di fune senza cattura, e per la terza della galera a beneplacito di S.A.S. & a minori d’essere pubblicamente staffilati. Legge del giuoco 7. Gennaio 1590.

 

2. Giuocare a carte, o dadi per le Città, Terre, e Luoghi dello Stato è proibito come sopra sotto le medesime pene nelle piazze, strade, botteghe, & osterie di dette Terre, e fuora di esse, e nelle medesime pene incorrono anco quelli che stanno a vedere come se effettivamente giuocassero. Bando suddetto.

 

3. E che li spettatori del giuoco si puniscano come gl’istessi giuocatori, e molte cose in materia di giuochi come siano anco proibiti dalle leggi comuni vedi il Farinac. De vari, et diversi Crim. Quæst. 109. tit. de Ludo, et illius pena num. 33 et seqq per tot. Et Vulpin. In Suco loc. cit. E che il giuoco de dadi anco con carte sia proibito per tutto sotto pena di scudi 100. D’oro, perdita del giuocato, & altrettanto più, eccettuato li tavolieri, e giuoco detto farina, vedi il Bando delli 18. Luglio 1594. Inf. Num. II. & 17.

 

5. Giuochi, e biscaccie d’alcuna sorte non si possono tenere, ne far tenere in luogo alcuno, ne alcuno andarvi a giuocare, ne a vedere, ne far’alcuna ragunata, per conto di giuochi proibiti, on non proibiti sotto pena a chi li terrà, o farà tenere di scudi 50. E tratti dua di fune per qualunque, e qualunque volta, e a chi vi anderà di scudi 25. E tratti dua di fune, e se gastigati una volta torneranno alle medesime si raddoppia la pena pecuniaria oltre alla fune suddetta, e per la terza volta può il Magistrato degl’Otto a suo arbitrio accrescere dette pene conforme al caso, e reiterare trasgressioni. Non si comprendono però li gentiluomini, che per diporto onoratamente senza premio, e fraude facessero comodità di giuoco nelle case loro, ne gl’artigiani che per gusto giuocassero, o permettessero giuocarsi nelle case loro a pallottole, o piastrelle, o simili giuochi fuor dic arte, e dadi, purche non siano più di cinque oltre il padrone della casa, non sia in danno, & incomodo de vicini, ne si faccia per premio. Bando delli 18. Maggio 1579. Rinnovato 21. Maggio 1602. E 5. Gennaio 1661. Inf. Num. 15.

 

7. Giuocare alle carte è interamente proibito ne tre giorni festivi di Natale di N.S., tutta la settimana Santa, e le feste di Pasqua di Resurrezione sotto pena di scudi 300. D’oro per la prima volta. Bando sopra la tassa del bollo di carte delli 13. Dicembre 1619. vers.

 

11. Giuoco di carte, e dadi, o simili più di fortuna, che d’ingegno per le quali ragioni già fossero, & anco in oggi siano dall’ius comune proibiti, come si piniscano tanto ne’ Laici, che ne’ Chierici, e nelli ricettatori che tengono biscaccie in case, o falsità nelle carte, o dadi, vedi ampiamente il Menoch. de. Arbitr. cas. 399. Per tot. Farinac. De var.et divers. Crim. quæst. 109. Per tot. Dove per sedici pagine, e numeri 228. Esattamente tratta tutta la materia de’ giuochi, Scannarol. De Visitat. Carcerat. lib. I. §. 13 cap. 4. per tot. Vulpi. in Suco Farinac. Loc. cit. per tot. Clar. § Ludus per tot. Card. Tosch. litt. L. conel. 456. per tot.

 

21. Giuocare alle carte a’ giuochi di trattenimenti è permesso alli contadini nelle ville de’ Gentiluomini Fiorentini quando essi si trovano in dette ville, come per rescritto di S.A.S. dell’anno 1609, in filza num. 202 registrato al lib. 3 de Statuti Criminali degl’Otto a c. 158.

 

23. Giuoco nell’orto di S. Maria Nuova è permesso solo alli Cittadini, e al giuoco di germini, tarocchi, e pallottole, e non altri giuochi, di che vedi il Decreto del Magistrato del’Otto, sotto di 26. Aprile 1605. Con l’Aggiunta delli 20. Giugno 1606.

 

Sinodo Diocesano di Novara - 1590

 

Riguardo i Tarocchi, il Vescovo di Novara Cesare Speciano in occasione del Sinodo Diocesano del 1590, decretò l'assoluto divieto ai chierici di dedicarsi a quel gioco, a causa delle immagini sacre raffigurate che rendevano quel mazzo blasfemo:

 

De his quæ generatim ad bonos mores spectant. Cap. XXIIII.

 

"In nostra Diœcesi foliis illis lusoriis quę vulgo dicuntur li Tarochi, in quibus multa continentur, quæ sacrarum rerum imaginem referunt, neminem uti posse sancimus, qui secus fecerit aureo mulctabit: clericis tñ ut ab hoc ludo, ceterisque sľibus omnino abstineāt districte pręcipimus" 40.

 

Carte

 

4. Carte da giocare, o dadi, come in più maniere si possino falsificare dalli marioli, e giocatori di vantaggio per truffare lid enari agl’altri nel gioco, e del modo di scoprire tali fraudi, vedi il Cospi nel suo Giudice criminalista part. 3 c. 49 per tot 41.

 

Note

 

1. Michel'Angelo Barbiellini, Trattato de’ Giochi e de’ Divertimenti Permessi, o proibiti ai Cristiani,In Roma, Presso Michel’Angelo Barbiellini, MDCCLXVIII [1768], pp. 194-195.

2. Parenesi Prima A’ Giucatori di carte, ò di dadi, e contiene Conclusioni Morali, e casi seguiti circa il Giuoco, à fine di muovere ogni Christiano à lasciarlo, ò servirsene moderatamente senza peccati. Operetta raccomandata a’ zelanti Predicatori dal p. Gio: Domenico Ottonelli della Compagnia di Giesù Sacerdote da Fanano, In Fiorenza, nella Stamperia de’ Landi, 1659, pp. 25-26.

3. Lezioni Teologiche, e Morali sopra il Giuoco. Opera di Cesare Calino della Compagnia di Gesù..., E Forma la Seconda Parte del suo Quinto Tomo Sopra il Libro Primo de’ Re, In Venezia, Presso Gio: Battista Recurti alla Religione, MDCCXX. [1720], p. 36-37.

4. Si veda a questo proposito Sant’Ambrogio, De Tobia, cap. II.

5. Part. 3, cap. 32.

6. Quadragesimale de Christiana religione S. Bernardini Senensis, Opera Omnia, Sermo XLII, Art. III, Cap. III. 

7. Felice Alessio, Storia di San Bernardino da Siena e del suo tempo, Mondovì, 1899, pp. 203-204.  

8. Maphaeo Veghio Laudensi, Analecta (Ex duabus Vitis Mss. & totidem excusis, aliisque tractatibus &auctoribus) Vita II Antiquior in "Acta Sanctorum", Maii, Tomus V, Paris and Rome, 1861. Chap. II: Fructus Concionum ejus, emendandis moribus, haereticis coercendis, sedantis contentionibus relati, col. 2, page 137.  

9. Il Theatro de’ vari e Diversi Cervelli Mondani, Nuovamente Formato, et posto in luce da Thomaso Garzoni da Bagnacavallo, In Venetia, Appresso Paulo Zanfretti, MDLXXXIII [1583], cc. 78v-79r. Sulla vita e sui caratteri dei giocatori d'azzardo si veda anche in “Giulio Cesare Croce e i Tarocchi" i versi dell' Alfabeto de Giuocatori in Ottava RimaOpera Morale.
10. Ivi, cc. 79r-79v.

11. Il testo fu riportato da Anton Francesco Grazzini in Tutti i Trionfi, Carri, Mascherate, o Canti Carnascialeschi, andati per Firenze dal tempo del Magnifico Lorenzo vecchio de' Medici, quando egli ebbero cominciamento, per infino a questo presente anno 1559, Firenze, 1750, p. 407. Qui al saggio Trionfi e Canti di Carnevale a Firenze - sec. XV.

12. Lollio-Imperiali, Invettiva di M. Alberto Lollio Academico Philareto contra il Giuoco del Tarocco e Risposta di M. Vicenzo Imperiali, ms. 257, c. 1550. Biblioteca Ariostea, Ferrara. Nostro Commento in I Tarocchi in Letteratura I.

13. Opere di Sperone Speroni degli Alvarotti tratte da Mss. originali, Tomo V, Venezia, Appresso Domenico Occhi, MDCCXL [1740], pp. 441-442.
14. Al riguardo si veda la nota 4 in San Bernardino e le Carte da Gioco. Casi isolati di condanna si ebbero ad Assisi con un bando pubblico del 1470 e a Padova con un sermone che il predicatore leccese Roberto Caracciolo tenne nel 1455.
15. Il manoscritto chiamato Sermo perutilis de ludo fu pubblicato da Robert Steele in Archaeologia or Miscellaneous tracts relating to antiquity, Londra, Seconda serie, vol. VII, 1900, pp. 185 - 200.

16. Michel'Angelo Barbiellini..., cit., p. 242.
17. Summa Theologiae, Quaestiones, 2. 2., 168, art.2.
18. Michel'Angelo Barbiellini..., cit., p. 246.
19. Ivi, pp. 252-253.
20. Ivi, p. 256.

21. Ivi, p. 220.
22. Ivi, pp. 260-261.
23. Ivi, p. 263
24. Idem

25. Luigi Martorelli, Memorie Historiche dell’antichissima, e nobile città d’Osimo, Capitolo III, Venezia, Andrea Poletti, 1705, p. 244.

26. Michel'Angelo Barbiellini..., cit., p. 207.
27.  Ibidem, p. 208.  
28. Idem.

29. L'opera più celebre sull'argomento è il Trattato dell'Ufficio del Podestà di Brunetto Latini, terminato nel 1283 e compreso nel Libro III del suo Tesoro.

30. Sul pensiero di San Bernardino riguardante le carte e i giochi d'azzardo in generale, si legga il nostro saggio al riguardo e il Sermone  Contra alearum ludos in "Quadragesimale de christiana religione Sancti Bernardini Senensis, Opera Omnia"  al link:
http://books.google.it/books?id=pc3J_oghDSwC&pg=PA194&dq=%22contra+alearum+ludos%22&hl=it&ei= rPiTK6WDIvJswatgamBDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=%22contra%20alearum%20ludos%22&f=false

31. Josephi Laurentii Lucensis S.T.D. Amalthea onomastica in qua voces vniuersae, abstrusiores, sacrae ... e Latinis, Latinogræcis, Latinobarbaris ... excerptæ Italice interpretatæ, cum Onomastico Italolatino, ad calcem addito ..., Lucae: Sumptibus Balthassaris de Iudicibus, M.DCXL [1640], pp. 53-54.

32.  Reggia Oratoria in cui sono tutti i verbi italiani, ed altri molti vocaboli dell’ultima crusca, con tutti i loro diversi significati. A questi Posti per Alfabeto perfetto, corrisponde il suo Latino con varie frasi, e modi diversi di dire...Opera data in luce da Giovanni margini della Compagnia di Gesù, Venezia, Appresso gli Eredi Baglioni Tip. Edit., 1829, p. 237

33. Si veda Trionfi Permessi, Trionfi Proibiti.

34. Si veda la nostra disamina  in Trionfi, Trionfini e Trionfetti

35. F. Celestino Sacerdote Capuccino, Historia Quadripartita di Bergomo et suo Territorio, nato Gentile e rinato Christiano, Parte Prima, In Bergomo, per Valerio Ventura, 1617. Capitolo V "Alcuni Statuti della Città" - De i giuocatori, p. 320.   

36. Riformanze 47, 1488-1492, c. 93. Archivio di Stato, Rieti.

37. Pietro Monti, Vocabolario dei dialetti della città e diocesi di Como, con esempi e riscontri di lingue antiche e moderne, Milano, Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1845, p. 20.

38. Biagio Aldimari, Pragmaticæ, Edicta, Decreta, Regiæque Sancyiones Regni Neapolitani, Tomus Primus, Neapoli, In Officina Typographica Iacobi Raillard, MDCLXXXII [1682], pp. 89-90.

39. Pratica Universale del Dottor Marc'Antonio Savelli da Modigliana. Estratta in Compendio per Alfabeto dalle principali Leggi, Bandi, Statuti, Ordini, e Consuetudini, massime Criminali, e miste, che vegliano nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana, Voce Giuoco, e Giuocare, In Firenze, per Giuseppo Cocchini; Nella Stamperia della Stella, MDCLXV [1665], pp. 202 - 205.

40. Synodus Dioecesana Sub Reverendiss. Domino D. Cæsare Speciano Episcopo Novariensis et Comite Primo habita anno Domini M.D.XC. Id. Maij, Novariae, Ex Typis Hæredum Fr. Sexalli, 1591, p. 84.

41. Pratica Universale, Voce Carte, p. 76.

 

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